Competenze tecniche elevate sono ormai un requisito essenziale anche nei processi penali in una molteplicità di casi, quali ad esempio le vicende legate ai reati a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, a quelli ambientali e persino ai reati societari e fallimentari. In questo contesto il “sapere scientifico” è ormai di importanza rilevante per tutte le figure coinvolte, avvocati, pubblici ministeri e giudici.
La necessità di doversi confrontare con tematiche non solo molto tecniche, ma anche lontane dalla competenza giuridica in senso stretto, mette gli operatori del diritto penale nella condizione di dover espandere la loro cultura e formazione affidandosi inoltre ad ulteriori specialisti di materie specifiche, nominandoli periti o consulenti di parte durante i processi.
Ed è proprio il confronto tra i professionisti del diritto e gli esperti “tecnici”, mediante le audizioni degli stessi l’acquisizione delle loro relazioni, ad aver generato un articolato dibattito sul ruolo della prova scientifica in giurisprudenza.







Esistono diverse tipologie di bancarotta fraudolenta: impropria, patrimoniale e documentale. Le ultime due puniscono le condotte di distrazione o dissipazione di beni societari con pericolo per le ragioni creditorie, indipendentemente dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, evento che comunque deve verificarsi. La bancarotta fraudolenta impropria punisce invece le condotte e operazioni dolose – non necessariamente distrazioni o dissipazioni – che devono avere un nesso eziologico con il fallimento della società.
L’utilizzo normativo del termine “con dolo”, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, va inteso nel senso che il fallimento deve essere previsto e voluto dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione. Si riferisce pertanto esclusivamente ai casi in cui il fallimento della società sia stato l’obiettivo dell’agente. Nell’ipotesi di operazioni dolose, invece, il fallimento è soltanto l’effetto di una condotta volontaria dell’agente, ma comunque non intenzionalmente diretta a generare il dissesto fallimentare.



