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by StudioStella

L’importanza del sapere scientifico nel processo penale

Competenze tecniche elevate sono ormai un requisito essenziale anche nei processi penali in una molteplicità di casi, quali ad esempio le vicende legate ai reati a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, a quelli ambientali e persino ai reati societari e fallimentari. In questo contesto il “sapere scientifico” è ormai di importanza rilevante per tutte le figure coinvolte, avvocati, pubblici ministeri e giudici.

La necessità di doversi confrontare con tematiche non solo molto tecniche, ma anche lontane dalla competenza giuridica in senso stretto, mette gli operatori del diritto penale nella condizione di dover espandere la loro cultura e formazione affidandosi inoltre ad ulteriori specialisti di materie specifiche, nominandoli periti o consulenti di parte durante i processi.

Ed è proprio il confronto tra i professionisti del diritto e gli esperti “tecnici”, mediante le audizioni degli stessi l’acquisizione delle loro relazioni, ad aver generato un articolato dibattito sul ruolo della prova scientifica in giurisprudenza.

Cos’è la prova scientifica in ambito giudiziario?

Martello del giudice sopra un tavolo di legno.

Nella categoria della prova scientifica rientrano per la giurisprudenza tutte le prove che, a partire da un fatto dimostrato, devono utilizzare una legge scientifica per accertare o confermare un ulteriore fatto ancora da provare.

Va infatti ricordato che il Giudice del processo penale non è in possesso di conoscenze tecnico-scientifiche specifiche e deve quindi basare le proprie valutazioni sul parere e sulla competenza dei periti o dei consulenti tecnici di parte. Non è quindi in questo senso fautore della legge scientifica, quanto piuttosto suo fruitore. A partire dalla famosa sentenza Cozzini, tale principio risulta ormai consolidato.

Tale concetto è stato confermato dalle recenti motivazioni che la Corte di Cassazione ha addotto relativamente alla nota vicenda della strage di Viareggio.

“Sul piano dei principi occorre rammentare che è ormai divenuto patrimonio comune, quanto meno degli operatori del diritto, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nei giudizi debitori del sapere esperto al giudice è precluso di farsi creatore della legge scientifica necessaria all’accertamento. Poiché egli è portatore di una ‘legittima ignoranza’ a riguardo delle conoscenze scientifiche, ‘si tratta di valutare l’autorità scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica.”

“Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo’”, evidenziando che “la prova che le parti sono richieste di fornire non può essere altra da quella che occorre al giudice. (…) se il giudice ha necessità di conoscere quale sia la tesi scientifica maggiormente accreditata nella comunità degli studiosi, la parte che intende appellarsi a quella tesi ha l’onere di dimostrare tale accreditamento mentre la controparte potrà e dovrà resistere (anche) su quel medesimo terreno.”

Si tratta certamente di un compito arduo sia per il giudice chiamato a deliberare su una determinata vicenda sia per le parti processuali che, attraverso le opportune competenze, dovranno dimostrare la maggiore autorevolezza della tesi scientifica sostenuta dai propri esperti.

Nel corso della medesima sentenza, la Suprema Corte ha inoltre ricordato che

“la condanna può essere pronunciata solo quando l’imputato risulta colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Tanto implica che l’affermazione di responsabilità presuppone – limitatamente al punto in esame che sia acquisito ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ che la legge di copertura sulla quale è costruita l’impostazione accusatoria sia riconosciuta dalla comunità scientifica come quella maggiormente accreditata. (…)”

“Occorre pertanto dimostrare ‘soltanto’ la marginalità – non sul piano logico ma proprio su quello comparatistico – delle altre tesi in circolazione. Di contro, alla difesa è sufficiente dimostrare l’esistenza di un serio dubbio in ordine alla maggior ‘fortuna’ della teoria brandita dall’accusa (…) Sicchè il dubbio che può essere sufficiente a far fallire l’accusa attiene esso stesso al rango della spiegazione scientifica che si vorrebbe fosse utilizzata dal giudice.”

Quanto illustrato finora evidenzia in conclusione il ruolo sempre più centrale giocato dai professionisti coinvolti nell’ambito di processi penali che hanno come oggetto tematiche scientifiche anche molto complesse.

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    Diritto, Diritto penale d’impresa, Diritto penale del diritto d’autore, Diritto penale del lavoro, Diritto penale dell’ambiente, Diritto penale fallimentare, Diritto penale tributario5 Ottobre 20210 comments 0 Likes
    by StudioStella

    Reati tributari, aggiornamento del modello organizzativo e responsabilità amministrativa degli enti

    Negli scorsi giorni abbiamo dedicato un articolo all’Organismo di Vigilanza, ossia all’organo deputato al monitoraggio e all’eventuale aggiornamento del Modello Organizzativo 231 per la responsabilità amministrativa conforme al Decreto Legislativo 231/2001.

    Tale aggiornamento dipenderà, in linea generale, da eventuali variazioni normative oppure organizzative dell’azienda, ma dovrebbe essere effettuato anche in considerazione dei recenti adeguamenti ed estensioni relative ai reati tributari, ossia alle violazioni delle norme fiscali con possibile rilevanza penale per l’ente.

    Qualche cenno sui reati tributari

    Ricordiamo che tra le principali fattispecie di reati tributari figurano le dichiarazioni fraudolente di operazioni inesistenti tramite fatture o altri documenti; le dichiarazioni infedeli e le omesse dichiarazioni dei redditi; le evasioni di imposta; l’occultamento o la distruzione dei documenti contabili; l’omesso versamento di ritenute certificate o IVA e l’indebita compensazione.

    Nel 2019, la riforma dei reati tributari (D.L. n. 124/2019) ha esteso la responsabilità 231 anche all’ambito penale-tributario attraverso l’ampliamento dei cosiddetti “reati presupposto”, e ha pertanto generato come primo effetto la necessità, da parte delle imprese, di aggiornare i propri modelli organizzativi.

    La ragione è da addursi al fatto che tale modifica spinge a una revisione delle aree di rischio che i MOG 231 già tenevano in considerazione, quali ad esempio:

    • La gestione dei fornitori, inclusa la dimostrazione della loro capacità di garantire le prestazioni concordate e il loro inserimento nelle logiche della supply chain.
    • La gestione dei clienti, inclusa la gestione di filiera e l’accertamento della corrispondenza tra intestatari delle fatture e destinatari della prestazione.
    • Il legame tra contabilità, redazione di bilancio e determinazione delle imposte.
    • La qualificazione delle operazioni concluse anche quando queste non trovino riscontro nelle fatture o in documenti analoghi.

    Va inoltre che precisato che il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 ha recepito la direttiva UE n. 2017/1371, ossia la cosiddetta direttiva P.I.F. (Protezione Interessi Finanziari) relativa alle norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. Tale attuazione ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti per quanto riguarda i reati tributari.

    I caratteri fondamentali della responsabilità amministrativa degli enti

    I caratteri fondamentali della responsabilità amministrativa da reato delle società sono, di fatto, già espressi dal Decreto Legislativo 231/2001, che la configura in tutte quelle circostanze in cui un soggetto facente parte dell’ente commetta uno dei reati presupposto inclusi negli articoli 24 e successivi del Decreto stesso (ossia indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; concussione e corruzione, delitti tentati).

    Andrà, in questo caso, sempre verificato che il reato o l’evento dannoso commessi siano effettivamente ascrivibili all’ente e, in questo senso, si farà riferimento ai criteri oggettivi o soggettivi di imputazione previsti dall’articolo 5 del Decreto.

    Il criterio oggettivo di imputazione indica che la responsabilità amministrativa del reato tributario è ascrivibile all’ente laddove il reato sia stato commesso da un soggetto facente parte della struttura organizzativa dell’impresa, in modo tale da generare un interesse vantaggio per l’organizzazione stessa. Per interesse si intende in questo caso il fine della condotta delittuosa, mentre il vantaggio identifica il profitto materiale generato dal compimento del reato.

    Il criterio soggettivo di imputazione è invece relativo alle qualifiche dei soggetti che possono commettere il reato, e che potranno essere apicali oppure subordinati. I soggetti apicali sono coloro che svolgono ruoli di direzione, amministrazione o rappresentanza della società o di parte della stessa dotata di autonomia gestionale e finanziaria: esempi tipici includeranno quindi gli amministratori delegati e non, i membri del consiglio di gestione o di sorveglianza; gli amministratori dipendenti e i direttori generali. Per contro, i soggetti subordinati sono individui sottoposti sempre al controllo dei soggetti apicali.

    Si tratta di una distinzione importante, poiché nel caso in cui il soggetto – apicale o subordinato che sia – abbia commesso il reato per un fine personale o di terzi, sull’ente non potrà ricadere alcuna responsabilità. Il medesimo principio si applicherà anche nel caso in cui l’ente sia in grado di provare di aver adottato e implementato un modello organizzativo efficace, vigilato da un organo apposito dotato di poteri di controllo e iniziativa, e che il reato sia stato commesso eludendo il MOG.

    I reati tributari presupposto della responsabilità secondo l’art. 25 quinquiesdecies

    Un inciso a parte va poi dedicato alla Legge 159/2019, che ha introdotto l’art. 25 quinquiesdecies. L’ambito di applicazione di tale articolo è stato poi ampliato dal D. Lgs. 75/2020.

    Si tratta di un testo estremamente degno di nota, poiché sancisce la responsabilità amministrativa delle società relativamente ad alcune fattispecie penali indicate e disciplinate dal già citato Decreto Legislativo 74/2020.

    Tra questi reati presupposto figurano in particolare:

    • La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ad esempio allo scopo di ottenere risparmi di imposta.
    • La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali ad esempio documenti falsi finalizzati all’evasione fiscale.
    • L’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, così da permettere ad altre società di evadere le imposte.
    • L’occultamento o la distruzione di documenti contabili, in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione effettiva del volume di affari della società.
    • La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, esemplificata dalla dispersione di beni societari atta a generare un risparmio fraudolento per la società.

    A tali reati vanno aggiunti quelli commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri con l’obiettivo evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari almeno a dieci milioni di euro:

    • La dichiarazione infedele, per esempio tramite falsificazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per ottenere un risparmio.
    • L’omessa dichiarazione, ad esempio ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
    • L’indebita compensazione, ad esempio tramite produzione di documenti falsi per beneficiare di crediti non spettanti o addirittura inesistenti.

    In funzione di quanto finora esposto, la riconsiderazione del Modello Organizzativo 231 e il suo aggiornamento diventano quindi operazioni indispensabili.

    Addirittura, è altamente consigliato adottare un MOG 231 specificamente orientato alla prevenzione dei reati tributari, peraltro in piena coerenza con lo spirito dello stesso Decreto Legge 231/2001 che prevede l’identificazione dei rischi-reato e la possibilità di scegliere quali di essi prevenire attraverso un adeguato Modello Organizzativo.

    Gli step necessari per l’adeguamento dei Modelli Organizzativi 231 ai reati tributari

    Per adeguare i propri Modelli 231, le aziende dovranno muoversi secondo quattro direttrici principali:

    1. Analizzando la storia fiscale della società e valutando la bontà dei modelli di compliance esistenti.
    2. Mappando i processi e le attività sensibili, a rischio della commissione di reati tributari.
    3. Analizzando, valutando e sviluppando un adeguato Sistema di Controllo Interno.
    4. Aggiornando il Modello Organizzativo 231 e attuandolo puntualmente.

    In conclusione, il costante adeguamento del Modello Organizzativo 231 con particolare attenzione ai reati tributari è da considerarsi un’attività fondamentale in un processo di miglioramento complessivo ed efficace del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi. Il MOG rappresenta infatti un’opportunità per rivedere in modo critico e oggettivo i processi interni all’organizzazione, con obiettivi ad ampio spettro di miglioramento della loro efficacia ed efficienza grazie alla formalizzazione di procedure e protocolli sempre più evoluti e di trasparenza e reputazione dell’azienda nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

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      Diritto, Diritto penale d’impresa, Diritto penale tributario16 Settembre 20210 comments 0 Likes
      by StudioStella

      Requisiti, compiti e composizione dell’Organismo di Vigilanza

      In termini generali, si definisce Organismo di Vigilanza l’organo deputato a vigilare sulla responsabilità degli enti nell’ambito di reati commessi per portare vantaggio agli enti stessi. Il suo ruolo è quindi quello di sorvegliare e verificare la conformità e l’efficacia del Modello Organizzativo 231, di segnalarne eventuali deficienze, anomalie e violazioni o di aggiornarlo laddove necessario: tale organo è, per queste ragioni, da considerarsi centrale sia nel Modello stesso che nei programmi di conformità ai requisiti.

      Ricordiamo che il Modello Organizzativo 231 (chiamato anche MOG 231) è un sistema di gestione aziendale che ha lo scopo di individuare tutte le procedure operative sviluppate dall’azienda per ridurre il rischio di reati a interesse o vantaggio dell’organizzazione.

      I vantaggi di tale modello sono numerosi: il primo è quello di esimere dalle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e di permettere un risparmio sensibile sui costi derivanti da eventuali spese legali. A questo andranno sommate le nuove possibili opportunità di business, legate al fatto che diversi enti pubblici e aziende richiedono che i fornitori siano dotati di MOG 231, e naturalmente un più elevato controllo sui processi interni a rischio di reato.

      Tornando all’Organismo di Vigilanza, oltre alle funzioni sopraelencate esso è deputato anche ai seguenti compiti:

      • La proposta degli adattamenti del Modello, per esempio a seguito di cambiamenti nell’assetto o nell’attività della società, piuttosto che nel quadro normativo di riferimento.
      • La vigilanza e il controllo sia dell’osservanza che dell’efficace attuazione del MOG 231 da parte dei destinatari.
      • La gestione e il monitoraggio delle iniziative di informazione e formazione finalizzate a diffondere la conoscenza e la comprensione del MOG da parte dei suoi destinatari.
      • La gestione e il controllo delle informazioni ricevute in merito al funzionamento del Modello.
      • L’individuazione delle attività a rischio di reato.
      • La previsione di controlli mirati a prevenire eventuali reati.
      • L’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie necessarie a impedire l’attuazione dei reati o a prevenirli.
      • L’introduzione di sistemi disciplinari adeguati a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal MOG.

      I requisiti dell’Organismo di Vigilanza

      In tutte le sue attività, l’Organismo di Vigilanza deve essere manifestare attributi di indipendenza, autonomia, continuità d’azione e professionalità.

      L’autonomia e l’indipendenza sono necessarie a escludere qualunque forma di commistione o coincidenza tra chi controlla e chi viene controllato, e per questo l’Organismo non dovrà mai essere responsabile di compiti operativi aziendali in aree a rischio di “reati presupposto”.

      La continuità d’azione è indispensabile per garantire un controllo costante sulle attività per così dire sensibili (ossia a rischio reato) e il monitoraggio ininterrotto del Modello, che dovrà essere in linea con l’evoluzione aziendale e normativa.

      La professionalità, infine, è relativa a due diverse tipologie di competenza che i membri dell’OdV dovranno sempre vantare: da un lato, quella di tipo giuridico-penalistico (in particolare in riferimento ai reati presupposto e alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001); dall’altro, quella di tipo tecnico-ispettivo, essenziale per analizzare i sistemi aziendali.

      La nomina e la composizione dell’Organismo di Vigilanza

      Nel caso di un ente di piccole dimensioni, l’articolo 6, comma 4 del Decreto Legislativo 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) prevede che l’Organismo di Vigilanza possa coincidere con l’organo amministrativo della società stessa.

      In linea generale, l’OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, dall’Amministratore Unico dell’ente. Va anche specificato che il nostro ordinamento giuridico non detta condizioni particolarmente rigide in merito a come l’Organismo debba essere composto: pertanto, esso potrà essere monocratico (ossia con un solo membro) o in alternativa collegiale (ossia con più soggetti). I soggetti di un Organismo di Vigilanza collegiale potranno essere sia figure interne che esterne alla società, e la loro carica avrà una durata di tre o cinque anni – salvo eventuali rinnovi successivi.

      È facile intuire che la composizione dell’OdV dipenderà da molti fattori: le dimensioni dell’ente, la tipologia di attività, piuttosto che la complessità organizzativa. Ciò che rimane sempre fondamentale è che l’onere della vigilanza e l’effettività dei controlli siano sempre garantiti.

      Talvolta, la presenza di componenti esterni nell’Organismo di Vigilanza si rivela la soluzione più efficace per assicurare l’autonomia delle attività, mentre quella di componenti interni ha il vantaggio di garantire una maggiore conoscenza delle dinamiche aziendali.

      Confindustria, nelle sue linee guida, indica un Organismo di Vigilanza di composizione monocratica come più efficace per le micro e piccole imprese, mentre quello di tipo collegiale viene valutato come più idoneo a soddisfare le esigenze di organizzazioni di medie o grandi dimensioni.

      Infine, vale la pena ricordare che nel caso in cui la società sia dotata di collegio sindacale, quest’ultimo potrà essere incaricato di vigilare sull’adozione dei Modelli 231.

      Entra in contatto con gli specialisti di Studio Legale Stella per ricevere consulenza dedicata in merito ai Modelli Organizzativi 231 e all’Organismo di Vigilanza.

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        Diritto, Diritto penale d’impresa9 Settembre 20210 comments 0 Likes
        by StudioStella

        Corporate Governance: i tre modelli a disposizione delle società di capitali

        Il termine “Corporate Governance” può essere tradotto in italiano come “governo societario”.

        Si definisce in questo modo l’insieme delle regole e relazioni, degli strumenti, dei processi e dei sistemi di un’impresa che hanno come obiettivo la corretta gestione dell’organizzazione.

        Essenzialmente, quindi, la Corporate Governance nasce per esprimere le regole secondo cui le decisioni aziendali vengono prese, sia in termini di processi sia di definizione dei mezzi per raggiungere gli obiettivi, nonché naturalmente di strumenti per la misurazione dei risultati.

        La Corporate Governance è tipicamente adottata dalle società di capitali e può fare riferimento a tre diversi modelli, che l’organizzazione sceglierà in funzione delle proprie caratteristiche o esigenze.

         

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        I tre modelli di Corporate Governance per le società di capitali

        Ricordiamo, prima di entrare nello specifico, che le società di capitali sono forme giuridiche assunte da imprese di norma di dimensioni medio-grandi finalizzate all’esercizio in comune di un’attività produttiva.

        Sono caratterizzate da completa autonomia patrimoniale, il che significa che la soltanto società risponde alle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, mentre la responsabilità dei singoli soci è limitata esclusivamente al capitale conferito e non sfocia all’ambito personale (ad esclusione di alcuni specifici casi).

        Le società di capitali rientrano nelle seguenti tipologie:

        • Società per azioni: SpA
        • Società in accomandita per azioni: Sapa
        • Società a responsabilità limitata: Srl
        • Società a responsabilità limitata semplificata: Srls

        Per quanto riguarda invece i tre modelli di Corporate Governance a cui queste imprese potranno fare riferimento, essi sono distinti nei paragrafi a seguire.

         

        Il sistema o modello ordinario

        Il sistema ordinario è un modello tipicamente italiano applicato in assenza di diversa scelta statutaria. Questo sistema di Corporate Governance comporta la presenza di un Organo di Amministrazione, sia esso un Consigli di Amministrazione o un Amministratore Unico, e di un Organo di Controllo (chiamato Collegio Sindacale).

        Quest’ultimo potrà esercitare sia un controllo sulla gestione che un controllo di tipo contabile laddove tale compito sia espressamente previsto dallo statuto sociale e soltanto se tutti i sindaci sono iscritti all’albo dei revisori contabili.

        Laddove invece lo statuto non attribuisca esplicitamente questa funzione al Collegio Sindacale o non si verifichino le condizioni per cui essa possa essere esercitata, il collegio eserciterà soltanto il controllo di legalità mentre il controllo contabile sarà affidato a un revisore esterno.

         

        Il sistema o modello dualistico

        Il sistema dualistico è un modello tradizionalmente tedesco che comporta di ripartire l’amministrazione della società tra il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, e può essere adottato con apposita indicazione statutaria in alternativa agli altri due sistemi di Corporate Governance disponibili.

        Prevede che al Consiglio di Sorveglianza siano affidate alcune mansioni che, nel modello ordinario, sarebbero invece prerogativa esclusiva dell’assembla: l’esempio più noto è in questo senso rappresentato dall’approvazione del bilancio di esercizio.

        Contestualmente, il Consiglio di Sorveglianza dovrà anche nominare il Consiglio di Gestione, a cui spetta per l’appunto la gestione dell’impresa, mentre il controllo contabile sarà affidato sempre a un organo esterno come nel sistema ordinario – e dunque a un revisore o a una società deputata a questa specifica mansione.

         

        Il sistema o modello monistico

        Il modello monistico è un sistema di Corporate Governance di stampo anglosassone che comporta la gestione dell’azienda demandata a un organo unitario (il Consiglio di Amministrazione), al cui interno è designato un apposito Comitato di Controllo.

        Come il precedente, anche questo modello rappresenta un’alternativa agli altri due e può essere adottato da tutte le società tramite apposita previsione statutaria.

        Nuovamente, il controllo contabile sarà affidato in via obbligatoria a un organo esterno, come un revisore o una società di revisione.

         

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        Come scegliere il modello di Corporate Governance più adeguato

        Come accennato, l’organizzazione potrà scegliere tra questi tre diversi modelli di Corporate Governance in funzione della soluzione che meglio si accorda alla struttura societaria o che, semplicemente, è considerata più facilmente applicabile nel particolare contesto.

        La scelta sarà affidata all’assemblea straordinaria e dovrà essere inserita nell’atto costitutivo. Non vi sarà invece alcuna possibilità di delega di tale materia all’organo amministrativo.

        Per quanto riguarda i possibili cambiamenti “in corsa” del modello di gestione, essi potranno avvenire anche in momenti successivi rispetto alla costituzione della società, ma avranno comunque effetto soltanto a partire dalla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio successivo rispetto a quello durante il quale la modifica è stata deliberata.

         

        Le principali differenze tra i tre sistemi di Corporate Governance

        In termini generali, il modello di Corporate Governance ordinario è considerato il più garantista perché prevede una separazione netta tra controllo e amministrazione, i cui organi deputati sono eletti separatamente dall’assemblea dei soci.

        Il sistema dualistico prevede invece che i soci stabiliscano esclusivamente le linee guida del programma economico della società e che si prendano carico delle decisioni più importanti, quali ad esempio le operazioni straordinarie e quelle sul capitale, oltre che la nomina del consiglio di sorveglianza: tali caratteristiche lo rendono ideale per le organizzazioni la cui gestione è affidata a manager autonomi e la cui interferenza dei soci è limitata.

        Infine, il modello monistico vanta una struttura flessibile e semplificata rispetto agli altri due sistemi di Corporate Governance, e tende a privilegiare la circolazione di dati e informazioni tra l’organo di controllo e quello amministrativo. Ciò lo rende indicato laddove si voglia puntare a un sensibile risparmio di tempo e di risorse economiche.

        Studio Legale Stella è a tua completa disposizione per aiutarti a individuare il modello di Corporate Governance più adatto alla tua società di capitali: entra in contatto con i nostri specialisti per prendere un appuntamento.

         

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          Diritto, Diritto societario24 Agosto 20210 comments 4 Likes
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          La bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose

          I reati fallimentari, e in particolar modo la bancarotta fraudolenta, rivestono senza dubbio un ruolo molto importante nell’ambito del Diritto Penale d’Impresa.

          Questa fattispecie di reato può essere integrata da diverse condotte, come ad esempio quella indicata dall’art. 223 comma 2 n.2 della Legge Fallimentare, che configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui possono rispondere amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite che abbiano cagionato il fallimento della società con dolo o per effetto di operazioni dolose.

           

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          La differenza tra bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale

          Esistono diverse tipologie di bancarotta fraudolenta: impropria, patrimoniale e documentale. Le ultime due puniscono le condotte di distrazione o dissipazione di beni societari con pericolo per le ragioni creditorie, indipendentemente dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, evento che comunque deve verificarsi. La bancarotta fraudolenta impropria punisce invece le condotte e operazioni dolose – non necessariamente distrazioni o dissipazioni – che devono avere un nesso eziologico con il fallimento della società.

          In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, perché la bancarotta fraudolenta impropria si configuri non deve necessariamente rilevarsi l’immediato depauperamento della società bensì è sufficiente la creazione o l’aggravamento di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al suo fallimento.

          È proprio per questa ragione che tale fattispecie di reato è sempre più comune nelle vicende giudiziarie relative alla gestione di società di qualunque dimensione e settore. In merito, in una recente pronuncia della Cassazione penale, sez. V, 18.02.2021, n. 22765, è stato stabilito che “si tratta di reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.”

          Il ruolo dell’amministratore e il significato di operazione dolosa

          Per quanto riguarda la figura dell’amministratore di società, che ha verso l’azienda un obbligo di fedeltà, si ritiene che ogni violazione da esso commessa possa integrare, in presenza di altre condizioni, un’operazione dolosa che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, “può consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa” (sentenza, Cass. pen., sez. V, 15.05.2014, n. 29586).

          Non è casuale che si parli di “operazione”, un termine ben più ampio di “azione” (ossia mera condotta attiva), che include anche la condotta omissiva. A tal proposito, nella casistica giurisprudenziale si è per l’appunto affermato che le operazioni dolose possono consistere anche nel mancato versamento sistematico dei contributi previdenziali o delle imposte dovute.

           

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          Il “dolo” nella bancarotta fraudolenta impropria

          L’utilizzo normativo del termine “con dolo”, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, va inteso nel senso che il fallimento deve essere previsto e voluto dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione. Si riferisce pertanto esclusivamente ai casi in cui il fallimento della società sia stato l’obiettivo dell’agente. Nell’ipotesi di operazioni dolose, invece, il fallimento è soltanto l’effetto di una condotta volontaria dell’agente, ma comunque non intenzionalmente diretta a generare il dissesto fallimentare.

          Pertanto, la prima fattispecie è punita solo in presenza di dolo diretto di evento mentre per la seconda è sufficiente il dolo generico.

          In merito alla fattispecie per operazioni dolose, la Cassazione (con la sentenza citata, Cass. pen., sez. V, 18.02.2021, n. 22765) ha rilevato che “si è fatto riferimento a una ipotesi di bancarotta preterintenzionale, per sottolineare che il collegamento con l’evento è puramente casuale, come lascia intendere la formula ‘per l’effetto di’, in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto” ed è quindi sufficiente che l’accusa provi “la consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della citata necessità dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa.”

          In considerazione di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità ed alla luce dell’impatto sempre più rilevante della bancarotta fraudolenta impropria nelle vicende societarie, è sempre consigliabile richiedere il supporto di professionisti legali esperti in Diritto Penale Fallimentare, sia in fase giudiziale che stragiudiziale: gli specialisti dello Studio Legale Stella possono aiutarti.

           

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            Diritto, Diritto penale fallimentare10 Febbraio 20220 comments 0 Likes
            by StudioStella

            Esempi di aggiotaggio bancario e societario

            Nelle scorse settimane abbiamo affrontato l’argomento dell’aggiotaggio parlando innanzitutto della sua definizione e tipologie e spiegando poi più in dettaglio la differenza tra aggiotaggio e insider trading.

            Ricordiamo che i reati di aggiotaggio societario e bancario, disciplinati rispettivamente dall’articolo 2637 del Codice Civile e dall’articolo 138 del Testo Unico Bancario, si riferiscono all’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o della credibilità del pubblico nei confronti di gruppi finanziari o istituti di credito: tali condotte, potenzialmente lesive, rientrano nella categoria dei cosiddetti reati di pericolo (e, più specificamente, dei reati di pericolo a commissione anticipata) poiché sono finalizzate all’alterazione del prezzo di merci o valori al fine di trarne un vantaggio indebito e personale.

            Per chiarezza, è anche opportuno tenere a mente che l’aggiotaggio bancario fa riferimento a condotte tenute verso gli istituti di credito, con l’obiettivo di screditarli o di condizionare la fiducia del pubblico nei loro confronti, mentre l’aggiotaggio societario è relativo alla condotta lesiva su strumenti finanziari non quotati all’interno di società, o per i quali l’ammissione alla quotazione non è ancora stata richiesta.

            Ma quali sono i più noti casi di cronaca relativi a queste due fattispecie di reato che permettono di comprendere appieno il loro meccanismo?

             

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            I più celebri casi di aggiotaggio societario: dal crac Parmalat al caso Lazio

            Quello che senza dubbio è considerato ancora oggi il più noto caso di aggiotaggio societario assurto alle cronache italiane (nonché il più grande scandalo del genere perpetrato da una società privata in Europa) riguarda il crac Parmalat avvenuto nei primi anni Duemila.

            Verso la fine del 2003, venne reso noto che l’azienda di Callisto Tanzi, che successivamente si scoprirà essere già in crisi finanziaria dall’inizio degli anni Novanta, avrebbe cercato di accrescere il proprio titolo azionario collaborando con professionisti disponibili a fornire informazioni non veritiere e finalizzate ad accrescere il valore della società stessa (si stima che l’ammanco mascherato dal falso in bilancio si aggirasse addirittura sui quattordici miliardi di euro).

            Lo scandalo, che faceva riferimento a reati sia di aggiotaggio societario che di bancarotta fraudolenta, si concluse con il fallimento della nota società alimentare (nel 2005, Parmalat venne affidata all’amministrazione straordinaria speciale di Enrico Bondi, che ne risanò parzialmente i conti) e con la condanna a ben diciotto anni di reclusione del patron Tanzi e a nove del direttore finanziario Fausto Tonna. Pene detentive vennero comminate anche a diversi collaboratori dell’azienda tra dirigenti e revisori dei conti.

            Tragicamente, il crac della Parmalat non si limitò a causare il crollo finanziario della società, ma anche il totale azzeramento del patrimonio azionario dei piccoli azionisti che nell’impresa avevano investito nel corso degli anni.

            Un altro celebre caso di aggiotaggio societario è relativo al presidente della squadra calcistica Lazio, Claudio Lotito, che, nel 2005 e con la complicità di altri imprenditori, avrebbe acquistato un pacchetto di azioni del team pari al 14,6% – di fatto superando la soglia del 30% del pacchetto azionario senza aver lanciato un’offerta pubblica d’acquisto (e dunque ingannando il mercato).

            Nel 2009, Lotito venne condannato a due anni di reclusione dai giudici della seconda sezione del Tribunale di Milano per i reati di aggiotaggio e ostacolo alla CONSOB in relazione alle operazioni svolte sui titoli azionari della società calcistica. Queste ultime vennero condotte con la collaborazione dell’imprenditore Roberto Mezzaroma, anch’egli condannato con le stesse accuse per aver acquistato il pacchetto di azioni proprio per conto dell’allora presidente del club biancoceleste: un’interposizione illecita che aveva evitato a Lotito il lancio di un’Opa.

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            L’aggiotaggio bancario nelle cronaca: il caso Popolare di Vicenza e il caso Ricucci

            Per quanto riguarda invece i più noti esempi di aggiotaggio bancario, nelle cronache italiane è possibile fare riferimento al caso della Banca Popolare di Vicenza, il cui presidente Gianni Zonin e amministratore delegato Samuele Sorato vennero accusati, nel 2017, di aver falsamente attestato il valore delle azioni del gruppo contribuendo non solo a penalizzare il mercato, ma soprattutto a danneggiare i piccoli risparmiatori.

            Essenzialmente, investitori e correntisti dell’istituto di credito vennero messi in condizione di acquistare azioni e altri prodotti finanziari a prezzi decisamente più elevati rispetto a quelli reali, con conseguenti ingenti perdite e scarsissime probabilità di recupero, come confermato anche dal procuratore capo Antonino Cappelleri incaricato dell’inchiesta: “Gli azionisti, in quanto tali, sono la banca. Non avranno diritto a inserirsi come creditori nell’eventuale procedura fallimentare.”

            Gli indagati per i reati di aggiotaggio bancario, ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza e falso in prospetto furono oltre una decina, per un caso che si è concluso soltanto recentemente con la sentenza 348/2020 della Sezione Penale del Tribunale di Vicenza. Nello specifico, la sentenza dichiara “la responsabilità penale e civile di una parte degli imputati, in qualità di presidente e di componenti del consiglio di amministrazione e delle divisioni della Banca Popolare di Vicenza, per i delitti di aggiotaggio, ostacolo alle funzioni di vigilanza e falso in prospetto, affermando altresì la responsabilità amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, della Banca predetta, già in liquidazione coatta amministrativa, per i soli delitti presupposto di aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza, di cui rispettivamente agli artt. 2637 e 2638 c.c.”.

            Infine, tra i casi di aggiotaggio bancario più noti alle cronache italiane non può mancare quello relativo all’immobiliarista romano Stefano Ricucci, accusato di aver messo in atto due operazioni bancarie con l’ausilio di altrettante “società schermo” a lui stesso riconducibili e responsabili dell’acquisto delle azioni del gruppo editoriale RCS – la società editrice del Corriere della Sera – con l’aiuto di un finanziamento proveniente da istituti di credito statunitensi.

            Successivamente all’acquisto delle azioni, le società schermo di Ricucci ne dichiararono un prezzo di mercato superiore a quello reale, aumentando in tal modo le quotazioni del gruppo.

            Il caso, risalente al 2005 e soprannominato “Bancopoli” o “I furbetti del Quartierino”, metteva inoltre in evidenza i legami di Ricucci con Banca Popolare di Lodi (di cui divenne per un periodo persino il maggior azionista) e con il banchiere e dirigente d’azienda Gianpiero Fiorani, peraltro a sua volta coinvolto anche nei casi Parmalat e Banca Antonveneta.

             

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              Diritto, Diritto penale d’impresa15 Aprile 20220 comments 0 Likes
              by StudioStella

              Aggiotaggio: definizione e tipologie

              Il Codice Penale definisce la fattispecie di reato di aggiotaggio all’articolo 501 come il “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, riportando inoltre quanto segue:

              “Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 516 a € 25.822.

              Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

              Le pene sono raddoppiate:

              1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

              2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

              Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

              La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.”

              Il reato di aggiotaggio è trattato in aggiunta anche dal Codice Civile, all’articolo 2637: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

              Sinteticamente, l’aggiotaggio può quindi essere definito come una manipolazione speculativa finalizzata a ottenere un vantaggio indebito attraverso l’alterazione del prezzo di merci o di valori ammessi nel pubblico mercato. Tale manipolazione può avvenire in diverse modalità, prima fra tutte la diffusione di notizie false.

              Sotto il “termine ombrello” di aggiotaggio vengono raccolti diversi comportamenti criminosi, ciascuno dei quali con particolari caratteristiche e disciplinato da specifiche norme giuridiche. Vediamoli insieme.

               

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              Tipologie di aggiotaggio

              Aggiotaggio comune

              Disciplinato dall’articolo 501 del Codice Penale, il reato di aggiotaggio comune si riferisce al rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. In particolare, la norma descrive due diverse condotte relative a quest’illecito: da un lato, la pubblicazione e/o divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose (si definisce in questo modo il cosiddetto “aggiotaggio informativo”) e, dall’altra, l’utilizzo di particolari artifizi per generare un incremento o una diminuzione dei prezzi (“aggiotaggio operativo”).

              Nel primo caso ci troveremo di fronte alla comunicazione a mezzo stampa di una notizia economica, finanziaria, politica o relativa ad altre tematiche che raggiungerà una platea di destinatari attraverso la diffusione. Perché si parli di aggiotaggio, tale notizia dovrà come precedentemente indicato essere appunto “falsa, esagerata o tendenziosa”, ossia non corrispondente al vero; presentante fatti veritieri in una scorretta dimensione; o comunicata in modo tale da offrire una falsa rappresentazione.

              Per quanto riguarda invece l’impiego di “artifizi” per generare un incremento o diminuzione dei prezzi, la norma si riferisce a mezzi anche di per sé leciti che possono però essere utilizzati in modo fraudolento per ingannare il pubblico.

              Perché il reato di aggiotaggio si verifichi, è sufficiente che le notizie false, esagerate o tendenziose vengano divulgate – dal momento che tale comportamento darà luogo al cosiddetto “pericolo concreto”.

              Aggiotaggio societario e bancario e insider trading

              I reati di aggiotaggio societario e bancario trovano disciplina nell’articolo 2637 del Codice Civile, e fanno riferimento all’alterazione concreta del prezzo di strumenti finanziari o della credibilità, da parte del pubblico, nei confronti di istituti di credito o gruppi finanziari.

              Così come l’aggiotaggio comune, anche l’aggiotaggio societario e quello bancario sono cosiddetti “reati di pericolo”, ossia possono configurarsi laddove una particolare condotta possa essere considerata potenzialmente pericolosa o lesiva. Per quanto riguarda il bene tutelato, esso è di fatto l’interesse pubblico-economico mirato a impedire che i prezzi di mercato vengano alterati, o che si generi sfiducia nei confronti delle banche. Un esempio classico di questo tipo di condotta criminosa consiste nella manipolazione dello stato di titoli finanziari in modo che gli azionisti facciano investimenti errati.

              Più specificamente, l’aggiotaggio societario avviene nei confronti di società, su strumenti finanziari non quotati o per i quali l’ammissione alla quotazione non è ancora stata richiesta; mentre l’aggiotaggio bancario (disciplinato nell’articolo 138 del Testo Unico Bancario) viene commesso verso gli istituti di credito, con l’obiettivo di screditarli o condizionare la fiducia del pubblico nei loro confronti.

              Va inoltre precisato che ai reati di aggiotaggio bancario e societario si affianca anche il reato finanziario di “insider trading”: quest’ultimo consiste essenzialmente nell’abuso di informazioni privilegiate attraverso una condotta scorretta che altera i prezzi di mercato al fine di ottenere vantaggi personali. Diversamente dall’aggiotaggio, che prevede anche la diffusione di informazioni palesemente false, nell’insider trading i dati sono reali, ma diffusi in modo del tutto illecito al fine di favorire una o più persone.

              Quali sono le pene previste per i reati di aggiotaggio e insider trading?

              Tutti i reati di aggiotaggio – comune, societario e bancario – sono considerati “reati di pericolo”: questo significa che si configurano nel momento in cui una particolare condotta denoti tratti di lesività e pericolosità concrete.

              Per quanto riguarda le pene previste per l’aggiotaggio comune, esse comportano una multa fino ai venticinquemila euro e la reclusione fino ai tre anni, e possono essere raddoppiate laddove il reato sia commesso da un cittadino italiano che voglia favorire interessi esteri o se la condotta criminosa produce il deprezzamento dei titoli pubblici italiani o della valuta di Stato.

              Per quanto riguarda invece i reati di aggiotaggio bancario e societario, si prevede la reclusione da uno a cinque anni. L’insider trading viene infine punito con pena detentiva da uno a sei anni di reclusione e con una multa dai ventimila ai tre milioni di euro.

               

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                Diritto, Diritto penale d’impresa14 Marzo 20220 comments 0 Likes
                by StudioStella

                Diritto Penale dell’Ambiente: gli ecoreati previsti nel Codice Penale

                Nel nostro precedente approfondimento abbiamo definito il Diritto Ambientale e spiegato il ruolo sempre più centrale che, dalla seconda metà degli anni Ottanta, tale disciplina occupa nella gestione dell’inquinamento, nella tutela della natura e nell’utilizzo razionale delle sue risorse. 

                Quest’oggi parleremo invece in modo più specifico degli ecoreati, e in particolare di quelli così definiti secondo il Codice Penale italiano. 

                Cominciamo col chiarire che le parole “ecoreato” e “reato ambientale” sono talvolta considerate sinonimi di “ecomafia”, un termine-ombrello sotto al quale possono essere racchiuse tutte le azioni criminali condotte da entità organizzate che, minacciando la biodiversità, rappresentano un pericolo anche per la salute e le economie locali. Si tratta di un assioma importante, poiché non va dimenticato che il danneggiamento e la distruzione intenzionale e programmata dell’ambiente in cui tutti noi viviamo vanno considerati, di fatto, una minaccia anche alla sopravvivenza della specie umana nella sua totalità. L’individuazione del reato e la punizione dei trasgressori è quindi, a sua volta, fondamentale per non compromettere gli sforzi collettivi di proteggere la biodiversità e la natura, rallentare la crisi climatica globale, ridurre la produzione dei rifiuti e abbattere l’inquinamento. 

                Va tuttavia precisato che le ecomafie fanno specificamente riferimento alle attività criminali contro l’ambiente da parte delle organizzazioni di stampo mafioso, e sono pertanto legate alla criminalità organizzata. 

                Il termine “ecomafia”, coniato da Legambiente nel 1994, ha portato nel corso degli anni alla conduzione di numerosi studi sull’argomento e alla produzione di interessanti report annuali (i “Rapporti Ecomafia” di Legambiente, per l’appunto) che mirano a fare il punto della situazione sui principali settori di tali attività delinquenziali: tra questi figura in primis lo smaltimento dei rifiuti e la loro gestione illegale, seguito dall’abusivismo edilizio, dai crimini perpetrati nel settore agroalimentare e dal traffico di animali esotici.

                 

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                La principale ecomafia in Italia: la gestione illegale dello smaltimento dei rifiuti

                L’illegale gestione dello smaltimento dei rifiuti rappresenta il principale settore di interesse per la criminalità organizzata, tanto da essere considerato – secondo alcuni boss – un business addirittura più vantaggioso di quello della droga. 

                Già a partire dall’inizio degli anni Novanta sono diventati chiari in Italia i molteplici traffici nascosti dietro alle attività di gestione dei rifiuti urbani e industriali, con catene criminali che coinvolgono molteplici figure e non soltanto i meri esecutori del reato in sé. Pur trattandosi di un reato cosiddetto “senza vittima”, lo smaltimento illegale dei rifiuti è oggi considerato una problematica non più ignorabile nel nostro Paese, e casi eclatanti come quello della Terra dei Fuochi (ossia l’area compresa tra Napoli e Caserta, di interesse di circa una novantina di comuni, nella quale sono stati interrati illegalmente o incendiati rifiuti tossici, avvelenando l’aria e il suolo); l’inquinamento sistematico dei mari e relativi litorali con azioni quali le colate di cemento illegale, la pesca incontrollata, il depauperamento di suolo costiero; e l’avvelenamento delle acque tramite lo scarico di sostanze nocive sono ormai considerati di interesse pubblico. 

                L’ultimo Rapporto Ecomafie, pubblicato nel 2021 e relativo all’anno 2020, registra un pericoloso incremento di reati ambientali nonostante la pandemia, con uno 0.6% in più rispetto al 2019: nel primo anno di COVID, sono stati registrati quasi 35.000 crimini contro l’ambiente, per una media di 95 al giorno e a fronte di una flessione nei controlli pari al 17%. 

                In sintesi, gli ecoreati non sembrano conoscere crisi: nel proprio dossier, Legambiente indica tra le principali attività criminose l’abusivismo edilizio e, nuovamente, lo smaltimento illegale dei rifiuti industriali con conseguente inquinamento delle falde acquifere, dei fiumi, del suolo e delle coltivazioni agricole.

                 

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                Le condotte lesive per l’ambiente punite dalla legge italiana

                Quando si parla di ecoreati e, più in generale, di reati contro l’ambiente, la legge italiana interviene con una serie di regolamentazioni – a partire dal Decreto Legislativo 152/2006 relativo alle “Norme in Materia Ambientale”, che indica le corrette modalità di gestione del rifiuto al fine di poterlo tracciare ed evitare rischi per l’ambiente e la salute delle persone. 

                Il Testo Unico in Materia Ambientale comprende le principali norme di regolazione della disciplina ambientale e regolamenta inoltre le procedure per la valutazione ambientale, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

                Il Codice Penale italiano punisce anch’esso le condotte considerate maggiormente lesive nei confronti dell’ambiente, in particolare con il Titolo VI bis (Dei delitti contro l’ambiente). Tra le fattispecie di reato più rilevanti presenti in tale titolo figurano l’inquinamento ambientale, la morte e lesioni in conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, il disastro ambientale, i delitti colposi contro l’ambiente, il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività, l’omessa bonifica e l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. 

                L’introduzione degli ecoreati è certamente il “cuore” di quella che viene oggi considerata una legge fondamentale in Italia per la tutela dell’ambiente, in funzione della sua capacità di colpire sia i singoli reati ambientali che le condotte criminali organizzate tipiche delle già citate ecomafie. 

                Con il termine ecoreati, la Legge n.68/2015 identifica condotte lesive particolarmente gravi che includono: 

                • Il disastro ambientale: si definisce in questo modo l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa; l’offesa alla pubblica incolumità con riferimento alla rilevanza del reato per la sua estensione, i suoi effetti lesivi e il numero di persone offese o esposte al pericolo. Se il disastro viene commesso in area protetta o sottoposta a vincolo, oppure a danno di specie protette, il disastro ambientale verrà considerato aggravato. Si tratta di una condotta punibile con la reclusione da cinque a quindici anni.
                • L’inquinamento ambientale: fa riferimento alla compromissione o al deterioramento significativo e misurabile dello stato preesistente di suolo, aria, acqua, sottosuolo; ma anche di ecosistemi e biodiversità. Il reato è considerato aggravato se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Questa condotta criminosa può portare alla reclusione da due a sei anni ed alla multa da 10.000 a 100.000 euro. 
                • Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività: chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri, detenga, trasferisca o abbandoni materiale ad alta radioattività in modo illegittimo o illegale può essere punito con una multa da 10.000 a 50.000 euro e con la reclusione da due a sei anni.
                • Impedimento del controllo: si tratta di un reato punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro. 
                • Omessa bonifica: punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Questa condotta può essere punita con la reclusione da uno a quattro anni e con una multa da 20.000 a 80.000 euro. 

                Vale infine la pena ricordare che la Legge n.68/2015 ha introdotto anche il ravvedimento operoso, ossia – nell’ambito della cosiddetta giustizia riparativa – la possibilità di depenalizzazione negoziata delle condotte meno gravi con l’applicazione di sanzioni amministrative. In termini pratici, questo significa che chiunque agisca per bonificare e mettere in sicurezza le aree inquinate – o comunque eviti danni ulteriori all’ambiente già compromesso – potrà beneficiare di uno sconto di pena.

                Si tratta di una specifica importante, perché mirata non soltanto alla prevenzione di reati più gravi ma anche a vere e proprie azioni di deterrenza.

                 

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                  Delitti contro l’ambiente, Diritto, Diritto penale dell’ambiente4 Luglio 20220 comments 0 Likes
                  by StudioStella

                  Cos’è il Diritto Ambientale e perché è sempre più importante

                  Chiamato anche Diritto dell’Ambiente, il Diritto Ambientale è una specifica branca del Diritto specializzata nella protezione e salvaguardia sovranazionale, nazionale e regionale dell’ambiente. 

                  Nella sua forma attuale, il Diritto Ambientale ha preso forma negli anni Ottanta e può quindi essere definito una specializzazione relativamente recente, che si è mossa di pari passo con il tema della protezione delle risorse naturali, degli ecosistemi e della salute diventando sempre più centrale con il trascorrere del tempo.

                  In termini più specifici, soltanto nella seconda metà degli anni Ottanta la questione della gestione dell’inquinamento si è delineata in una disciplina più organica e coerente. La ragione è da addursi a un’esigenza sempre più pressante di migliorare la qualità della vita delle persone sia in funzione dell’emergenza ambientale che del boom economico avvenuto a partire dal termine della Seconda Guerra Mondiale. 

                  La politica ambientale a livello europeo e in Italia

                  A livello europeo, la politica ambientale mira a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, vigilando contestualmente sulla salute umana e utilizzando le risorse naturali disponibili in modo razionale e intelligente. Contestualmente, tale approccio si propone di risolvere in modo concreto le problematiche dell’ambiente. 

                  Particolarmente degne di interesse sono la Direttiva Quadro sulle Acque dell’Unione europea adottata nel 2000, con il suo approccio pionieristico alla tutela delle risorse idriche e mirato a migliorare la qualità di fiumi, laghi, acque sotterranee e costiere; La Direttiva Uccelli istituita addirittura nel 1979 e la Direttiva Habitat, entrambe finalizzate alla protezione della biodiversità e relative a ben 30.000 siti in tutta Europa.

                  Secondo il sito del Parlamento Europeo, “la politica dell’Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall’inquinamento, nonché sul principio «chi inquina paga». I programmi pluriennali di azione per l’ambiente definiscono il quadro per l’azione futura in tutti gli ambiti della politica ambientale. Essi sono integrati in strategie orizzontali e sono presi in considerazione nell’ambito dei negoziati internazionali in materia di ambiente. La politica ambientale è stata recentemente messa al centro dell’elaborazione delle politiche dell’UE e la Commissione europea ha varato il Green Deal europeo, il principale motore della sua strategia di crescita economica.”

                  Il Green Deal europeo mira ad accrescere il benessere a migliorare la salute dei cittadini e delle generazioni future, puntando in particolar modo sulla biodiversità e la pulizia di acqua, aria e suolo; sul rinnovamento e l’efficientamento energetico degli edifici; sulla disponibilità di cibo sano e relativa accessibilità economica; sull’implementazione dei trasporti pubblici; sull’innovazione tecnologica ed energetica; sul riciclo e riutilizzo; sulla formazione delle competenze professionali adeguate alla transizione; sulla competitività e resilienza dell’industria a livello globale. 

                  In Italia, invece, il Diritto Ambientale fa riferimento a numerosissimi atti normativi e, in particolare, al Testo Unico Ambientale – ossia il Decreto Legislativo n.152 del 2006. Quest’ultimo si focalizza sulla tutela dell’ambiente e sulla gestione dei rifiuti, e si compone di un totale di 138 articoli e di 45 allegati. 

                  Soggetto a numerose modifiche e integrazioni nel corso degli anni, è suddiviso in diverse sezioni tematiche, di seguito elencate:

                  • Parte I: Disposizioni comuni e principi generali
                  • Parte II: VAS, VIA, AIA
                  • Parte III: Difesa del suolo, tutela delle acque, gestione delle risorse idriche
                  • Parte IV: Gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati
                  • Parte V: Tutela dell’aria, riduzione delle emissioni in atmosfera
                  • Parte V-bis: Disposizioni per particolari installazioni
                  • Parte VI: Danni all’ambiente
                  • Parte VI-bis: Ecoreati

                  Tra le altre fonti del diritto italiano che si occupano dell’ambiente (che, lo ricordiamo, ha introdotto nella Costituzione il concetto di ambiente soltanto nel 2001), andranno tenuti in considerazione naturalmente anche i decreti legge, le Leggi, i DPR e le leggi regionali, così come i decreti ministeriali e interministeriali, e addirittura i provvedimenti amministrativi di natura normativa o interpretativa come le circolari ministeriali, che possono rivelarsi particolarmente utili a livello operativo nel “pot-pourri” delle tante indicazioni ancora piuttosto disordinate cui si fa attualmente riferimento a livello nazionale.  

                   

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                  Cosa significa “ambiente” a livello giuridico e cos’è il “danno ambientale”

                  Il termine “ambiente” ha per sua natura moltissime accezioni ma, in ambito giuridico, fa riferimento a un bene unitario e immateriale in relazione a cui si configurano interessi individuali, collettivi e pubblici. 

                  Ed è proprio sulla base di questa definizione che è possibile inquadrare il concetto di “danno ambientale”. Secondo la Direttiva Europea 2004/35/CE che ha istituito un quadro giuridico per la responsabilità ambientale, con il termine “danno ambientale” si fa riferimento al danno causato a specie e habitat protetti; al danno alle acque inteso come qualunque evento che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interne (sia superficiali che sotterranee), nonché sullo stato ambientale delle acque marine; e al danno al terreno inteso come contaminazione con rischio sulla salute umana. 

                  Il danno è quindi interpretabile come una modificazione negativa di una risorsa naturale oppure come il suo deterioramento, sia diretto che indiretto. 

                  In termini di applicazione, la direttiva indica come danno ambientale qualunque azione causata da attività professionali (specificamente, da quelle elencate nell’allegato III) e le minacce imminenti che a tali attività possano fare riferimento, ma anche il danno alle specie e agli habitat naturali protetti generato da attività non parte dell’elenco, e relative minacce. 

                  Quali sono i principi generali per la tutela dell’ambiente?

                  Tornando al Testo Unico Ambientale menzionato in precedenza, è importante sottolineare che esso definisce anche una serie di principi generali mirati alla tutela dell’ambiente, così suddivisi: 

                  • Il principio dell’azione ambientale: la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e il patrimonio culturale devono essere garantiti in Italia da tutti gli Enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private. In questo senso, l’azione dovrà seguire i principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione: in pratica, il buonsenso! 
                  • Il principio dello sviluppo sostenibile: viene definito come lo sviluppo economico che soddisfa le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere quelle delle generazioni future. 
                  • I principi di sussidiarietà e di leale collaborazione: comportano l’esistenza delle condizioni minime ed essenziali a garantire la tutela dell’ambiente sull’intero territorio nazionale, con l’adozione di forme di tutela giuridica regionali o locali ma anche con il coinvolgimento dello Stato laddove richiesto o necessario. 

                  Perché il Diritto Ambientale è importante ora più che mai, soprattutto per le aziende

                  È facile intuire perché il ruolo del Diritto Ambientale sia, in tempi recenti, diventato sempre più centrale. Rispetto al passato, in cui un reale concetto di normativa ambientale non esisteva e si ricorreva al diritto penale o amministrativo in caso di danni all’ambiente, l’accrescimento di una “coscienza ambientale” sempre più articolata e diffusa ha spinto il Legislatore a predisporre opportuni strumenti di legge che riguardano tutti, dalla Pubblica Amministrazione alle imprese, fino ai singoli cittadini. 

                  Ad oggi, la “questione ambiente” è inevitabilmente di interesse collettivo in relazione alla molteplicità di problematiche da gestire: dal riscaldamento globale all’inquinamento dei mari, dal depauperamento delle risorse naturali fino ai danni all’ecosistema, dalla gestione dei rifiuti alla protezione della biodiversità, dall’inquinamento acustico e dell’aria alla tutela delle risorse idriche.

                  La regolamentazione progressivamente più precisa della tutela ambientale da parte della legislazione italiana ed europea ha reso questa tematica particolarmente importante per le organizzazioni di qualunque livello. Si pensi ad esempio a un’azienda che desidera avviare un nuovo impianto produttivo: dovrà necessariamente sottostare in via preventiva a una specifica valutazione di impatto ambientale. Allo stesso tempo, qualunque attività professionale che potrebbe generare un danno all’ambiente viene oggi controllata sia prima di essere intrapresa che durante il suo svolgimento da organi competenti, così che eventuali illeciti ambientali possano essere correttamente individuati e risolti. 

                  Il Diritto Ambientale incide quindi moltissimo sulle scelte industriali pubbliche e private: con il progresso tecnologico e le sempre più pressanti esigenze di tutela degli ecosistemi, nonché in virtù della presenza di normative sempre più stringenti e di sanzioni sempre più pesanti, si è profondamente modificato il modo di concepire le attività produttive e le opere pubbliche. 

                  Studio Legale Stella ha seguito, nel corso degli anni, numerosi procedimenti penali relativi a delitti contro la pubblica incolumità e la salute pubblica, nonché illeciti contravvenzionali di vario tipo previsti sia dalla normativa codicistica che dalla normativa di settore, inclusa la legislazione speciale in materia ambientale. 

                  Quotidianamente, assistiamo società italiane e multinazionali in procedimenti penali relativi a incidenti industriali, in grado di produrre effetti anche in relazione alla pubblica incolumità: contattaci per ricevere una consulenza. 

                   

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                    Delitti contro l’ambiente, Diritto, Diritto penale dell’ambiente, Illeciti contravvenzionali in ambito ambientale14 Giugno 20220 comments 4 Likes
                    by StudioStella

                    Definizione e differenze tra aggiotaggio e insider trading

                    Alcuni giorni fa abbiamo introdotto l’argomento dell’aggiotaggio, concentrandoci sulla sua definizione e tipologie, per poi illustrare le pene previste per questo tipo di reato.

                    In questo caso, vedremo invece in modo più dettagliato quali differenze intercorrono tra aggiotaggio e insider trading.

                    Cos’è l’aggiotaggio

                    Il termine “aggiotaggio” deriva dalla parola francese “agiotage” e, secondo l’articolo 501 del Codice Penale, che disciplina il c.d. “aggiotaggio comune”,  è un reato configurabile come il “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.”

                    È quindi, essenzialmente, una manipolazione speculativa finalizzata a trarre un vantaggio indebito attraverso l’alterazione dei prezzi di merci o valori immessi sul mercato tramite i cosiddetti “artifizi”, oppure diffondendo notizie false, esagerate o tendenziose.

                    Si tratta di un reato di pericolo che può generare immensi profitti illeciti – e dunque provocare gravi danni economici agli altri operatori del mercato.

                    L’articolo 2637 del Codice Civile indica che “chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

                     

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                    Cos’è l’insider trading

                    Chiamato anche “abuso di informazioni privilegiate”, l’insider trading è un reato finanziario senza dubbio affine all’aggiotaggio poiché orientato a modificare i prezzi di mercato in modo scorretto col fine ultimo di ottenere un vantaggio personale.

                    Tuttavia, diversamente dall’aggiotaggio – che prevede la diffusione di informazioni che possono anche non essere veritiere – nell’insider trading i dati propagati sono sempre reali. In questo caso, il comportamento illecito si verifica perché tali informazioni vengono rese note prima della loro comunicazione ufficiale, così da agevolare e avvantaggiare soltanto chi ne viene a conoscenza.

                    L’insider trading è approfondito nel decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, all’articolo 180. L’articolo 184 del Testo Unico delle disposizioni in materia e di intermediazione finanziaria (TUF), stabilisce inoltre quanto segue in merito all’abuso di informazioni privilegiate:

                    “È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

                    1. a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
                    2. b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
                    3. c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).”

                    Quali sono quindi le differenze tra aggiotaggio e insider trading?

                    Evidenziare in dettaglio le principali caratteristiche di aggiotaggio e insider trading permette di comprenderne le principali differenze già a colpo d’occhio.

                    Se, da un lato, entrambe queste fattispecie di reato si riferiscono all’ambito finanziario, nel caso dell’aggiotaggio ci troveremo di fronte a espedienti illeciti finalizzati all’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari sul mercato (sia attraverso la cosiddetta information-based manipulation, ossia la diffusione di notizie che possono anche essere non aderenti alla realtà, sia con la market-based manipulation, ovvero la simulazione di operazioni), mentre l’insider trading prevede che un soggetto che opera nel mercato finanziario si avvalga o metta a disposizione di altri informazioni privilegiate a fini speculativi.

                    È quindi opportuno sottolineare il distinguo nella gestione delle informazioni, pure presente in entrambi questi reati: nell’insider trading esse sono veritiere, ma ottenute attraverso canali di accesso illeciti o preferenziali e indisponibili per altri operatori; nell’aggiotaggio i dati possono invece essere del tutto privi di fondamento e resi pubblici esclusivamente per fini speculativi.

                    Inoltre, è bene evidenziare che il responsabile di aggiotaggio manipola e manifesta in modo evidente la propria presenza sul mercato, diversamente dall’insider che preferisce invece rimanere – per ovvie ragioni – occultato.

                    Desideri ricevere consulenza specializzata su queste fattispecie di reati finanziari? Gli esperti di Studio Legale Stella possono offrirti supporto: non esitare a contattarci.

                     

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                      Diritto, Diritto penale d’impresa5 Aprile 20220 comments 0 Likes
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