La bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose
I reati fallimentari, e in particolar modo la bancarotta fraudolenta, rivestono senza dubbio un ruolo molto importante nell’ambito del Diritto Penale d’Impresa.
Questa fattispecie di reato può essere integrata da diverse condotte, come ad esempio quella indicata dall’art. 223 comma 2 n.2 della Legge Fallimentare, che configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui possono rispondere amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite che abbiano cagionato il fallimento della società con dolo o per effetto di operazioni dolose.
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La differenza tra bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale
Esistono diverse tipologie di bancarotta fraudolenta: impropria, patrimoniale e documentale. Le ultime due puniscono le condotte di distrazione o dissipazione di beni societari con pericolo per le ragioni creditorie, indipendentemente dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, evento che comunque deve verificarsi. La bancarotta fraudolenta impropria punisce invece le condotte e operazioni dolose – non necessariamente distrazioni o dissipazioni – che devono avere un nesso eziologico con il fallimento della società.
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, perché la bancarotta fraudolenta impropria si configuri non deve necessariamente rilevarsi l’immediato depauperamento della società bensì è sufficiente la creazione o l’aggravamento di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al suo fallimento.
È proprio per questa ragione che tale fattispecie di reato è sempre più comune nelle vicende giudiziarie relative alla gestione di società di qualunque dimensione e settore. In merito, in una recente pronuncia della Cassazione penale, sez. V, 18.02.2021, n. 22765, è stato stabilito che “si tratta di reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.”
Il ruolo dell’amministratore e il significato di operazione dolosa
Per quanto riguarda la figura dell’amministratore di società, che ha verso l’azienda un obbligo di fedeltà, si ritiene che ogni violazione da esso commessa possa integrare, in presenza di altre condizioni, un’operazione dolosa che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, “può consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa” (sentenza, Cass. pen., sez. V, 15.05.2014, n. 29586).
Non è casuale che si parli di “operazione”, un termine ben più ampio di “azione” (ossia mera condotta attiva), che include anche la condotta omissiva. A tal proposito, nella casistica giurisprudenziale si è per l’appunto affermato che le operazioni dolose possono consistere anche nel mancato versamento sistematico dei contributi previdenziali o delle imposte dovute.
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Il “dolo” nella bancarotta fraudolenta impropria
L’utilizzo normativo del termine “con dolo”, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, va inteso nel senso che il fallimento deve essere previsto e voluto dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione. Si riferisce pertanto esclusivamente ai casi in cui il fallimento della società sia stato l’obiettivo dell’agente. Nell’ipotesi di operazioni dolose, invece, il fallimento è soltanto l’effetto di una condotta volontaria dell’agente, ma comunque non intenzionalmente diretta a generare il dissesto fallimentare.
Pertanto, la prima fattispecie è punita solo in presenza di dolo diretto di evento mentre per la seconda è sufficiente il dolo generico.
In merito alla fattispecie per operazioni dolose, la Cassazione (con la sentenza citata, Cass. pen., sez. V, 18.02.2021, n. 22765) ha rilevato che “si è fatto riferimento a una ipotesi di bancarotta preterintenzionale, per sottolineare che il collegamento con l’evento è puramente casuale, come lascia intendere la formula ‘per l’effetto di’, in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto” ed è quindi sufficiente che l’accusa provi “la consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della citata necessità dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa.”
In considerazione di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità ed alla luce dell’impatto sempre più rilevante della bancarotta fraudolenta impropria nelle vicende societarie, è sempre consigliabile richiedere il supporto di professionisti legali esperti in Diritto Penale Fallimentare, sia in fase giudiziale che stragiudiziale: gli specialisti dello Studio Legale Stella possono aiutarti.
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