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by StudioStella

Il D.lgs. n. 231/2001 compie vent’anni: ecco perché è così importante

Compie vent’anni il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Si tratta di un anniversario importante perché, di fatto, tale normativa ha permesso che il nostro sistema giuridico superasse definitivamente il principio del “societas delinquere non potest”, ossia che “una società non possa delinquere”.

Sebbene il D.lgs. n. 231/2001 fosse inizialmente applicato solamente ad alcuni delitti dolosi, nel corso del tempo il legislatore ne ha ampliato il raggio d’azione includendo al suo interno anche ulteriori “reati presupposto”, ossia le fattispecie di reato che possono causare una responsabilità da parte dell’ente. Ad oggi, tale particolare categoria comprende circa cinquecento fattispecie di reato tra loro eterogenee, quali ad esempio i reati contro la Pubblica Amministrazione (che furono i primi a essere introdotti), quelli societari e ambientali, i reati a tutela degli infortuni sul lavoro, quelli informatici e, più recentemente, i reati tributari.

In termini pratici, l’estensione degli ambiti di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 ha sensibilizzato le aziende – in particolar modo quelle di dimensioni medio-grandi – a implementare efficienti sistemi di compliance interna risultato dell’adozione di specifici Modelli Organizzativi. Questi ultimi devono naturalmente essere aggiornati costantemente, mentre la nomina dell’Organismo di Vigilanza garantisce la verifica dell’effettiva applicazione da parte dei destinatari del modello così come la sua adeguatezza e reale efficacia.

I Modelli Organizzativi: uno strumento efficace per evitare le responsabilità da reato ex D.lgs. n. 231/2001

Le aziende che adottano i Modelli Organizzativi di fatto hanno a disposizione un importante strumento per evitare la responsabilità da reato ex D.lgs. n. 231/2001. A dimostrazione di questa tesi vi sono diversi casi affrontati dalla giurisprudenza che si sono conclusi con l’assoluzione dell’ente proprio in virtù dell’idoneità del suo Modello Organizzativo – un tema di cui parleremo in modo più dettagliato nei nostri prossimi articoli.

In questo senso, è anche importante segnalare che sono recentemente state pubblicate le linee guida aggiornate di Confindustria relativamente alla costruzione dei Modelli Organizzativi con l’augurio che possano “ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d’altra parte, la giurisprudenza valorizzi gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231.”

A occuparsi attivamente dell’applicazione del D.lgs. n. 231/2001 vi è il già citato Organismo di Vigilanza, del quale ormai sempre più aziende di medio-grandi dimensioni si dotano nell’ottica della crescente attenzione mostrata dalla giurisprudenza in relazione alla sua centralità nei sistemi di controllo interni.

Più specificamente, l’Organismo di Vigilanza riceve i cosiddetti “flussi informativi” da parte delle diverse funzioni societarie trasformandosi poi nel mittente dei report (le “relazioni”) inviati ai vertici aziendali, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ha quindi il ruolo di fornire a questi organi una rappresentazione sempre aggiornata dello stato di salute del sistema di controlli aziendali.

Sul punto vale la pena segnalare una recente sentenza del Tribunale di Milano sulla ben nota vicenda del Monte dei Paschi di Siena, che ha visto la condanna dell’istituto bancario al pagamento di una pena pecuniaria di 800 mila euro per i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio a opera degli imputati, Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato/Direttore Generale.

Il Tribunale si è espresso in modo molto chiaro rispetto alla responsabilità dell’ente, spiegando che, nel periodo di interesse, “l’Organismo di Vigilanza, pur munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, […] ha sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati), nonostante la rilevanza del tema contabile, già colto nelle ispezioni di Banca d’Italia (di cui l’OdV era a conoscenza) e persino assurto a contestazione giudiziaria, con l’incolpazione nei confronti di BMPS […].”

E ancora: “L’Organismo di vigilanza ha assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto, nella vorticosa spirale degli eventi (dalle allarmanti notizie di stampa sino alla débâcle giudiziaria) che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato. Così, purtroppo, non è stato e non resta che rilevare l’omessa (o almeno insufficiente) vigilanza da parte dell’organismo, che fonda la colpa di organizzazione di cui all’art. 6, d.lgs. n. 231/01.”

Confermando così, una volta di più, la centralità dell’Organismo di vigilanza nel monitorare e verificare l’adeguatezza ed efficacia del sistema di compliance aziendale.

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    Diritto, Diritto penale d’impresa, Diritto penale del diritto d’autore, Diritto penale del lavoro, Diritto penale dell’ambiente, Diritto penale fallimentare, Diritto penale tributario6 Luglio 20210 comments 0 Likes
    by StudioStella

    Le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

    Di recente, abbiamo approfondito i doveri e le responsabilità che ricadono sul datore di lavoro nel caso in cui si verifichi l’infortunio di un dipendente. La tematica rientrava nel più ampio argomento delle garanzie e delle responsabilità nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro, che nuovamente andremo in questa sede a esplorare parlando specificamente delle posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

    In questo senso, bisogna prima di tutto ricordare che un infortunio sul posto di lavoro rientra sempre nella sfera di responsabilità di una particolare figura: questa sarà il preposto se l’incidente è legato all’esecuzione materiale dei lavori; il dirigente se connesso all’organizzazione dei lavori; e infine il datore di lavoro se risultato di scelte gestionali “a monte” dell’impresa. Ciò significa che queste tre figure hanno tutte responsabilità in materia di sicurezza e che tale responsabilità è da considerarsi di fatto, ossia valida anche laddove non vi siano una nomina o una delega specifica.

    La posizione di vigilanza e controllo è dunque un obbligo sempre inderogabile per il datore di lavoro, e nel caso in cui questi abbia delegato un’altra figura per l’applicazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori, avrà comunque la responsabilità di vigilare che i compiti affidati e le funzioni trasferite vengano applicate correttamente.

    In questo senso, è una breve ordinanza emessa nel 2019 dalla Sezione VII penale della Corte di Cassazione a fornire conferma a seguito del ricorso presentato da un datore di lavoro che, successivamente a un incidente sul luogo di lavoro, si era difeso sostenendo di aver delegato i profili organizzativi legati alla sicurezza ad altre figure aziendali.

    Il ricorso in questione è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo infondato, dal momento che il datore di lavoro è per sua natura obbligato alle prescrizioni legate alla sicurezza e quindi responsabile di esse.

     

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    Le garanzie del dirigente e del preposto: basate sull’attuazione “di fatto” di compiti prevenzionistici

    Chiarito questo, è comunque importante sottolineare che esistono delle nette differenze tra la posizione di garanzia del datore e quelle del dirigente e del preposto.

    Dal punto di vista del Diritto Penale del Lavoro, va ad esempio precisato che il dirigente è considerato quella figura che, di fatto, svolge i necessari compiti di prevenzione degli infortuni sul lavoro a prescindere dalla presenza di un reale contratto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente.

    Al contrario, una figura professionale che, pur avendo un contratto da dirigente, non gestisce i lavoratori e dunque non vanta un reale potere organizzativo sui dipendenti non può essere considerato un dirigente per il Diritto Penale del Lavoro.

    Il medesimo principio può essere in questo senso applicato anche al preposto che, lo ricordiamo, è la figura deputata a sovrintendere tutte le attività di cui è incaricato il gruppo di lavoratori ed è pertanto responsabile – pur nell’ambito delle proprie specifiche attribuzioni e competenze – di attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione. Più specificamente, il preposto ha il dovere di vigilare oggettivamente sull’attuazione degli adempimenti di sicurezza e di vigilare soggettivamente sull’osservanza delle disposizioni previste da parte di tutti i lavoratori.

    In termini pratici, il preposto dovrà supervisionare ad esempio l’utilizzo dei necessari DPI, attuare il piano di controllo e manutenzione sulle macchine; segnalare inadempienze o comportamenti scorretti ai propri superiori e verificare l’eventuale presenza di rischi imprevisti sul luogo di lavoro. Non è invece deputato ad adottare e organizzare le misure di prevenzione a meno che tale compito non sia espressamente dichiarato in un’apposita delega.

    Per quanto riguarda invece il dirigente, tale figura è incaricata della gestione del sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività di lavorativa – come accennato in apertura di articolo e come espressamente indicato dalla Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2016, n. 33630.

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      Diritto, Diritto penale del lavoro21 Giugno 20210 comments 0 Likes
      by StudioStella

      Infortunio sul lavoro: cosa deve fare il datore di lavoro?

      Secondo la legislazione italiana, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare i loro lavoratori contro incidenti, infortuni sul lavoro e malattie professionali che potrebbero essere contratte durante lo svolgimento dell’attività professionale.

      Più specificamente, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) si prende carico di coprire qualunque infortunio che:

      • Sia avvenuto per causa violenta, ossia generato da aggressioni che dall’esterno danneggino l’integrità psicofisica del lavoratore. Tale categoria interessa tipicamente gli infortuni causati da macchinari, attrezzature o sostanze tossiche e nocive.
      • Sia avvenuto in occasione del lavoro, ossia derivi dalla sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra l’attività lavorativa e l’infortunio che interessa il lavoratore.
      • Abbia come conseguenza il decesso, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea del lavoratore per tre giorni, escluso il giorno dell’infortunio.

      Si sottolinea che, laddove si verifichi un infortunio con un macchinario e tale infortunio non sia guaribile entro i tre giorni dall’evento, il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente inoltrare all’INAIL la denuncia/comunicazione dell’infortunio in massimo due giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Tale segnalazione dovrà invece avvenire entro ventiquattr’ore dall’evento laddove l’infortunio generasse la morte del lavoratore.

      Prima di entrare più specificamente nel merito delle azioni che il datore di lavoro deve compiere in caso di infortunio sul lavoro di uno dei suoi operatori, ripassiamo però la definizione di questo specifico evento.

      Che cos’è l’infortunio sul lavoro?

      Sebbene non esista una vera e propria definizione normativa dell’infortunio sul lavoro, è possibile fare riferimento al Testo Unico (T.U.) delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria (d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124) poi modificato dal D.lgs n. 38/2000.

      Dal T.U. si evidenzia che “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”

      Come è facile comprendere, bisognerà dunque intendere l’infortunio sul lavoro come qualunque evento nefasto che generi un danno all’integrità psicofisica di un operatore nel corso del normale svolgimento dell’attività lavorativa.

      Elementi imprescindibili dell’infortunio sul lavoro saranno quindi l’evento nefasto, il trauma fisico per il lavoratore, l’occasione del lavoro e la causa violenta.

       

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      Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio di un dipendente

      Laddove un dipendente subisca un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è soggetto a specifici obblighi.

      Nel momento in cui apprende dell’evento nefasto, questa figura dovrà come già accennato avvertire l’INAIL mediante apposita denuncia o comunicazione, così come imposto dall’art.53 del Testo Unico delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria (oltre che da quanto disposto, circa la comunicazione, dall’art. 18, co. 1, lett. R, d.lgs n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro).

      Tale norma sottolinea che l’obbligo ricade sempre sul datore di lavoro, “indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”.

      La denuncia di infortunio sarà diversa a seconda dell’entità dell’infortunio e della prognosi del lavoratore vittima dell’evento nefasto.

      In questo senso, il datore di lavoro dovrà procedere come segue:

      • Potrà limitarsi alla sola comunicazione di infortunio se l’evento ha procurato una prognosi da cui deriva l’impossibilità del lavoratore a svolgere la propria attività lavorativa per almeno un giorno (successivo a quello dell’infortunio) o prolungata fino a tre giorni. L’obbligo di comunicazione (come disposto dall’art. 18, co. 1, lett. r) avrà in questo caso esclusivamente finalità informative e statistiche per il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), ed è da considerarsi in vigore ogni volta che si verifica un infortunio. La sola comunicazione di infortunio andrà presentata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
      • Dovrà invece effettuare la denuncia d’infortunio quando il lavoratore è soggetto a una prognosi è superiore ai tre giorni (oltre a quello dell’evento). A differenza della semplice comunicazione, la denuncia sarà in questo caso essenziale perché la tutela assicurativa possa operare e perché l’INAIL possa indennizzare l’infortunio. Contestualmente, la denuncia assolverà anche l’obbligo di comunicazione del punto precedente. La denuncia dovrà avvenire entro 48 ore se la prognosi è superiore a tre giorni oltre a quello dell’evento, oppure entro 24 ore dall’evento se l’infortunio sul lavoro abbia causato morte o pericolo di morte per l’operatore.

      Ricordiamo anche la denuncia dovrà essere effettuata dal datore di lavoro per via telematica attraverso la compilazione del modello 4 bis R.A. presente sul portale web dell’INAIL. È in questo senso opportuno specificare che, qualora il datore di lavoro non denunci l’infortunio o lo comunichi in ritardo, il legislatore potrà comminare sanzioni, come previsto dall’articolo 53 del T.U. e dell’art. 18, co.1, lett. r), del d.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

      Le deleghe di funzioni nell’ambito della sicurezza del lavoro

      L’articolo 16 del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro indica che il datore di lavoro potrà delegare alcune delle proprie funzioni secondo specifici limiti e condizioni:

      1. Che esse risultino da atto scritto recante data certa
      2. Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
      3. Che esse attribuiscano al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
      4. Che esse attribuiscano al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
      5. Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

      È tuttavia importante tenere a mente che il datore di lavoro non potrà delegare le attività di valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

      A tali obblighi il datore dovrà quindi adempiere direttamente.

      Come accennato, la delega delle funzioni dovrà inoltre essere redatta nel pieno rispetto dei principi normativi sanciti dall’articolo 16, quali ad esempio la forma scritta, la data certa e l’autonomia di spesa. Quest’ultima si riferisce al fatto che il delegato definito dal datore di lavoro potrà gestire autonomamente le risorse economiche necessarie a espletare in modo adeguato i compiti di cui è stato incaricato.

      In definitiva, la delega di funzioni nell’ambito della sicurezza del lavoro dovrà rispettare specifici requisiti per essere efficace:

      • Dovrà essere formale, diretta, chiara, dettagliata nella sostanza e pubblicizzata in modo tale da essere recepita in modo non equivocabile dai lavoratori.
      • Dovrà essere esplicitamente accettata dal delegato incaricato, in forma scritta e su documentazione che riporti data certa.
      • Il delegato in questione dovrà possedere i requisiti professionali e l’esperienza necessari a svolgere al meglio le funzioni richieste dal datore di lavoro.

      Il grande vantaggio delle deleghe di funzioni nell’ambito della sicurezza del lavoro è quello di rendere più semplice ed efficace l’operato aziendale. Non va dunque mai intesa come uno scarico di responsabilità ma, al contrario, come un rapporto di collaborazione e interazione virtuoso finalizzato a incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

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        Diritto, Diritto penale del lavoro10 Maggio 20210 comments 0 Likes
        by StudioStella

        Cos’è e perché è importante il Diritto Penale del Diritto d’Autore

        Nel nostro blog abbiamo precedentemente affrontato l’argomento del Diritto d’Autore, esplorando la sua definizione e durata e il suo ambito di tutela.

        Ricordiamo che con il termine “Diritto d’Autore” si identifica un istituto giuridico che ha lo scopo di fornire tutela agli autori e alle loro creazioni, assicurando all’autore originario diversi diritti sia patrimoniali che morali. Tra questi, i più comuni sono il riconoscimento della paternità dell’opera e il diritto a ricevere un compenso ogniqualvolta l’opera in questione viene utilizzata o sfruttata da parte di individui terzi.

        Tra le opere creative più comuni coperte da Diritto d’Autore figurano le composizioni letterarie, drammatiche, didattiche e religiose, quelle musicali e teatrali, le coreografie, le pantomime, i film, le fotografie, le opere architettoniche, i programmi per elaboratore e persino i database. Tutte queste opere sono quindi protette e appartengono al loro rispettivo autore, con un sistema strutturato in modo da assicurare una quota (o una parte della proprietà intellettuale sull’opera) a chi contribuisce al loro processo creativo (i cosiddetti co-autori), specialmente nel caso in cui il contributo fornito da ciascuno sia essenzialmente indistinguibile.

         

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        La violazione del Diritto d’Autore e le possibili conseguenze

        La violazione del Diritto d’Autore avviene nel momento in cui un’opera protetta sia utilizzata senza che sia stata ottenuta opportuna autorizzazione da parte del titolare dei diritti e non sia consentita una libera utilizzazione dell’opera stessa.

        A seconda della gravità dell’illecito saranno applicate misure e sanzioni diverse, che possono essere richieste sia dal titolare del Diritto d’Autore o, in alternativa, dall’Autorità amministrativa o giudiziaria.

        Specialmente in considerazione della vulnerabilità del Diritto d’Autore durante l’attuale “era digitale”, ci si trova oggi di fronte a violazioni frequenti e massive, come ad esempio la condivisione e diffusione di grandi quantità di materiali protetti sulle piattaforme online.

        È proprio in questo contesto che il Diritto Penale del Diritto d’Autore si rivela fondamentale.

        Più nello specifico, le ipotesi di reato contro il Diritto d’Autore e le relative sanzioni sono regolate dalla seconda sezione del Titolo III e Capo III della legge sul Diritto d’Autore stessa. Generalmente, i reati relativi alla violazione del Diritto d’Autore sono perseguibili d’ufficio, con un termine di prescrizione di sei anni, previsto per i delitti.

        Il Diritto Penale del Diritto d’Autore nasce per tutelare:

        • La protezione dei diritti di utilizzazione economica e morali, (art. 171) la cui infrazione è punita con una multa dai 51 ai 2065 euro e che include riproduzioni, trascrizioni, diffusione, vendita, rappresentazioni, recite e via discorrendo dell’opera protetta.
        • La protezione del Diritto d’Autore su software e banche dati (art. 171-bis) a seguito di duplicazione abusiva di supporti non contrassegnati dalla SIAE e con finalità di profitto, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale, duplicazione, detenzione, riproduzione, ecc., con pene che vanno dalla reclusione dai sei mesi ai tre anni alla multa dai 2582 ai 15.493 euro; (art. 171-ter) se il fatto è commesso per uso non personale la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematrografico, o le ulteriori attività illecite individuate dalla norma, con pene che vanno dalla reclusione dai sei mesi ai tre anni e da uno a quattro anni (comma 2) alla multa dai 2582 ai 15.493 euro.

        Al contempo, sono considerate violazioni del Diritto d’Autore (e dunque tutelabili dal relativo Diritto Penale) anche le omissioni della comunicazione SIAE (ossia il ben noto contrassegno), nonché la produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica e utilizzo a fini fraudolenti di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

        Quest’ultimo reato è punito dall’art. 171-octies con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 2582 a 25.822 euro.

         

        Studio Legale Stella: specialista nel Diritto Penale del Diritto d’Autore

        Studio Legale Stella vanta una lunga esperienza nella tutela penale del Diritto d’Autore e nella gestione di diverse violazioni di rilievo penale in materia di marchi e brevetti.

        Il know-how dello studio è relativo anche alla tutela penale del segreto industriale, sia in ambito giudiziale che extragiudiziale, con riferimento alle sue svariate forme di possibile abuso e sfruttamento; e ai reati di pirateria informatica, televisiva e cinematografica.

        I nostri clienti si rivolgono a noi per risolvere le più svariate casistiche in merito a:

        • Contraffazione, alterazione o uso di marchi e brevetti
        • Rivelazione di segreti scientifici e commerciali
        • Pirateria televisiva
        • Pirateria cinematografica

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          Diritto, Diritto penale del diritto d’autore17 Aprile 20210 comments 0 Likes
          by layer22_www2

          Garanzie e responsabilità penale del preposto nella sicurezza sul lavoro

          La normativa sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro si pone l’obiettivo di costituire un network di garanti che sappia affrontare in modo puntuale ed efficace le più comuni e frequenti fonti di pericolo alla salute degli operatori.

          Nello specifico, ci si trova di fronte a una vera e propria rete di soggetti con funzioni diverse: il datore di lavoro, il delegato, il RSPP, il dirigente, il preposto, il medico competente, il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione e via discorrendo, così da realizzare una sorta di complementarità tra le diverse figure, ciascuna con il proprio ambito di competenza e con la propria responsabilità nel caso in cui l’incidente si verificasse.

          Proprio in funzione di questa prospettiva, di verifica una “competenza a scalare” tra i tre principali attori della sicurezza sul lavoro, ossia il datore di lavoro (al quale spettano le scelte di fondo del sistema prevenzionistico e che ha quindi responsabilità di eventi infausti causati da carenze di base del sistema di sicurezza dell’azienda), il dirigente (che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro e che risponde degli effetti di un’inadeguata concretizzazione del sistema di sicurezza dell’impresa) e il preposto che secondo la giurisprudenza di legittimità più recente “è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico”.

          Quest’ultimo è la figura chiamata a sovraintendere l’attività lavorativa, e potrebbe vedersi imputati soltanto gli eventi infausti risultato di violazioni delle regole in atto nell’azienda o, in alternativa, di fattori di pericolo straordinari verificatisi durante la prestazione professionale.

          In termini sintetici, si può affermare che il preposto abbia il compito primario di controllare i rischi esecutivi legati all’attività.

           

          Gli obblighi del preposto secondo il Decreto Legislativo 81/2008

          Secondo l’art. 19 del Decreto Legislativo 81/2008, gli obblighi del preposto sono i seguenti:

          1. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
          2. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
          3. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
          4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
          5. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
          6. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
          7. Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

           

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          Il “rischio esecutivo” del preposto nell’ambito della sicurezza sul lavoro

          Il preposto è responsabile del cosiddetto “rischio esecutivo”, che di fatto si riverbera in un’attività di vigilanza complessa e articolata, sia a carattere passivo che attivo.

          Per vigilanza passiva si intende la capacità di questa figura di assicurarsi che gli operatori utilizzino i vari DPI necessari all’attività e osservino le misure di sicurezza previste (ad esempio il divieto di accesso in determinate aree). La vigilanza attiva risiede invece nel compito di comunicare al datore di lavoro qualunque condizione di pericolo si verifichi durante lo svolgimento delle attività. Sarà poi dovere del datore stesso valutare ed eventualmente risolvere la problematica riscontrata dal preposto.

          Oltre agli obblighi di vigilanza continuativa, il preposto deve poi rispondere di situazioni di vigilanza occasionale laddove si generino condizioni di “emergenza” o “pericolo grave o immediato” (art. 19 del Decreto Legislativo 81/2008), ossia eventi straordinari che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori.

          Essendo proprio il preposto il “garante prossimo” degli operatori, sarà suo il compito di fronteggiare situazioni improvvise e indicare le procedure e misure di emergenza da seguire, di cui l’esempio più evidente è l’immediato abbandono dell’area. Contestualmente, questa figura dovrà di nuovo procedere a informare i datori di lavoro in merito alla presenza del rischio emergenziale.

           

          L’obbligo di formazione del preposto e il ruolo giocato nella sua responsabilità

          È assolutamente fondamentale evidenziare il ruolo che la formazione del preposto gioca nell’attribuzione di responsabilità che potrebbero derivare da un evento infausto o emergenziale sul luogo di lavoro.

          L’ultima lettera dell’art. 19 del Decreto Legislativo 81/2008, relativo agli obblighi del preposto, sottolinea come questi debba “frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”.

          L’articolo 37 prevede, a sua volta, che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva (o, più nello specifico, “sufficiente e adeguata”) relativamente al tema della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché a rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

          Alla formazione ricevuta dal preposto sarà quindi direttamente collegata la sua responsabilità in caso di incidente sul luogo di lavoro, poiché l’istruzione specifica non soltanto conferisce effettività alla funzione ricoperta dal soggetto, ma delinea anche il perimetro della tipologia di rischio che questi è in grado di riconoscere proprio “sulla base della formazione ricevuta”.

           

          Il “preposto di fatto” e la sua posizione di garanzia

          Vale infine la pena spendere qualche parola sulla posizione di garanzia del preposto incaricato della sicurezza “di fatto”.

          Il “preposto di fatto” è colui che, anche in assenza di incarico ufficiale o nomina, ricopre un ruolo che può essere gerarchicamente ricondotto al preposto (secondo il principio di effettività) e che pertanto si vede ascritte tutte le imputazioni derivanti dalla sua posizione nei confronti degli altri lavoratori.

          Un esempio pratico? Il lavoratore che è solito dare direttive o impartire ordini ad altri dipendenti, sulla base di ordini e istruzioni ricevuti da una figura a lui superiore (come il datore di lavoro), e alle cui direttive gli altri operatori sono soliti ubbidire.

          Anche per questa particolare figura si prevede una formazione specifica (per un totale di otto ore da aggiornarsi ogni cinque anni) come previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008.

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            Diritto, Diritto penale del lavoro19 Marzo 20210 comments 0 Likes
            by StudioStella

            Diritto d’autore: cos’è, quanto dura, cosa tutela

            Si sente spesso parlare di diritto d’autore, ma il concetto alla base di tale diritto potrebbe non essere sempre chiaro: di cosa si tratta esattamente? Ha una durata specifica? E cosa si propone di tutelare?

            Per rispondere in modo adeguato a queste domande dovremo ovviamente partire dalle definizioni.

            Si parla di “diritto d’autore” per identificare un istituto giuridico che ha lo scopo di fornire tutela agli autori e alle loro creazioni, assicurando all’autore originario diversi diritti sia patrimoniali che morali. Tra questi, i più comuni sono il riconoscimento della paternità dell’opera e il diritto a ricevere un compenso ogniqualvolta l’opera in questione viene utilizzata o sfruttata da parte di individui terzi

            Il diritto d’autore secondo la SIAE

            La SIAE, ovvero la ben nota Società Italiana degli Autori ed Editori, definisce le opere creative come un bene prezioso, “espressione di un lavoro intellettuale che la legge tutela come ogni altro lavoro” e spiega che il diritto d’autore nasce, di fatto, nel momento stesso in cui l’opera prende vita. Secondo la SIAE, tale diritto “assicura un compenso al lavoro intellettuale e protegge la nascita e la vita delle opere dell’ingegno”.

            Per quanto riguarda la disciplina del diritto d’autore italiano, essa fa riferimento alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) e successive modifiche, mentre in diversi Paesi stranieri si adotteranno modelli diversi che si rifanno invece al cosiddetto “copyright”.

            Che cosa tutela il diritto d’autore?

            Quali sono quindi i già citati diritti morali e patrimoniali che l’autore di una qualunque opera d’ingegno si vede tutelati grazie a questo particolare istituto giuridico?

            In maniera agevole e comprensibile, tali diritti possono essere suddivisi in due grandi famiglie:

            • I diritti morali, ossia quelli a tutela dell’autore inteso come persona e che si riverberano nella possibilità di rivendicazione della paternità dell’opera, nel diritto all’integrità della creazione, in quello di ripensamento e nel diritto di inedito.
            • I diritti patrimoniali, ossia legati all’aspetto economico dell’opera. Tali diritti si applicano nel momento in cui l’opera viene sfruttata da terzi, ossia pubblicata, riprodotta, trascritta, tradotta, eseguita, rappresentata, recitata o comunicata al pubblico, noleggiata e prestata. In tutti questi casi, l’autore ha diritto a essere retribuito.

            Chiarita questa importante suddivisione, bisogna in ogni caso precisare che nel caso di utilizzazione economica dell’opera i diritti possono essere ceduti in via definitiva a terze parti, senza però che l’autore originario venga spogliato dei suoi diritti morali, che restano invece intoccabili.

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            Quali opere sono coperte dal diritto d’autore?

            Le opere coperte dal diritto d’autore sono molto vaste, e per conoscerne l’elenco completo è possibile prendere visione degli articoli dall’1 al 5 della legge n.633 del 1941.

            In linea generale, tale istituto giuridico interessa tutte le opere d’ingegno che hanno cosiddetto “carattere creativo”, ossia che sono nuove e originali.

            Tra queste vanno incluse le opere letterarie di qualunque tipologia, le opere musicali e le composizioni, le opere derivanti dalla scultura, dal disegno e dalla pittura, le opere coreografiche e teatrali, quelle cinematografiche, la fotografia, i disegni tecnico-industriali e persino i database e i software. Sempre coperti dal diritto d’autore sono poi i format, giochi e concorsi a premi, i programmi televisivi, gli spot pubblicitari di carattere creativo e addirittura i ricettari.

            Una curiosità finale: anche i traduttori vantano particolari diritti d’autore, poiché tale intervento prevede un’elaborazione creativa e intellettuale dell’opera originaria.

            Quanto dura il diritto d’autore?

            Come accennato poco sopra, i diritti morali legati al diritto d’autore sono privi di qualunque scadenza. Al contrario, hanno una durata ben definita i diritti d’autore patrimoniali.

            Nello specifico, si fa in questo caso riferimento al D.lgs. n. 22 del 21.02.2014, in attuazione della direttiva 2011/77/UE e che ha modificato la direttiva 2006/116/CE: con tale normativa, la durata dei diritti patrimoniali d’autore è passata dai precedenti cinquant’anni dal decesso dell’autore agli attuali settanta.

            La ragione per questa modifica è stata spiegata all’epoca direttamente dal Legislatore, che ha sottolineato come cinquant’anni di protezione fossero insufficienti a “proteggere l’esecuzione per l’arco della vita degli artisti”. L’estensione a settant’anni è stata dunque giustificata da una volontà di tutela “in un periodo della vita in cui gli artisti potrebbero trovarsi a fronteggiare un calo del reddito.”

            È evidente che estendere i diritti d’autore patrimoniali fino a settant’anni dalla morte dell’autore dell’opera permette anche ai suoi eredi di beneficiarne pressoché in toto, mentre il “creatore” dell’opera di ingegno potrà sfruttare economicamente i propri diritti per tutta la durata della sua vita.

            Cos’è e perché è importante il Diritto Penale del Diritto d’Autore

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              Diritto, Diritto penale del diritto d’autore6 Febbraio 20210 comments 4 Likes
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