Semplificato quanto più possibile, il concetto di “evasione fiscale” racchiude al proprio interno ogni tipo di condotta in violazione degli obblighi di natura tributaria nei confronti dell’Erario. In estrema sintesi, si potrebbe quindi sostenere che commette evasione fiscale chi non paga le tasse.
Se, da un lato, questi principi sono senz’altro corretti e veritieri, è comunque necessario precisare che esistono diverse soglie di evasione che generano il reato, e che quest’ultimo può avere gravità crescente: ciò significa che alcune condotte prevedranno “semplicemente” sanzioni amministrative di carattere economico, mentre altre comporteranno conseguenze penali punibili con le pene della multa e della reclusione.
Evasione fiscale: cosa significa esattamente?
Come indicato in apertura, quello dell’evasione fiscale è una sorta di termine-ombrello che include una varietà di sanzioni, dalle più contenute – ossia che prevedono sanzioni amministrative – alle più rilevanti – ovvero che comportano invece sanzioni penali.
In linea generale, si commette evasione fiscale quando si sottrae denaro alla pubblica amministrazione, enti locali e Comuni compresi, così come all’Erario. Nel caso in cui tale sottrazione di denaro avvenga per uno stato di necessità, l’azione verrà comunque considerata evasione: per legge, le tasse e le imposte devono infatti avere sempre e comunque priorità.
Tuttavia, è importante ricordare che la giurisprudenza di legittimità considera come giustificazioni valide l’incapienza del contribuente e il suo concreto impegno a eseguire puntualmente il pagamento. Ciò significa che, sebbene gli omessi versamenti possano formalmente generare il reato, gli evasori per necessità potrebbero – in linea teorica e in casi eccezionali – essere ritenuti non colpevoli.
Ma l’evasione fiscale equivale sempre a un reato? La risposta è no.
In tal senso, va precisato che esistono due diverse tipologie di evasione: la prima, relativa a chi non dichiara i redditi percepiti, li dichiara in misura inferiore rispetto a quanto effettivamente percepito, o dichiara spese superiori a quelle reali così da ridurre l’imposta dovuta; la seconda, relativa a chi dichiara correttamente i propri redditi senza però versare le imposte dovute.
Nella prima di queste due casistiche, l’evasione fiscale si configura come reato al raggiungimento di specifiche soglie; nel secondo caso, sempre al superamento di determinate soglie, l’omesso versamento di IVA e ritenute può costituire reato – al contrario dell’omesso versamento di IRPEF, IRAP e IRES, che non ha invece rilevanza penale.
Il riferimento legislativo per le fattispecie di reati tributari è il D.lgs 74 del 2000.
Evasione fiscale: le soglie per le sanzioni penali
Esistono circostanze in cui l’evasione fiscale è ritenuta talmente grave da far avviare un procedimento penale.
Le fattispecie di reati tributari sono quelle previste nel già citato D.lgs 74 del 2000, ossia nella “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”.
Nello specifico:
- Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altre artifici: punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. - Art. 4 – Dichiarazione infedele: punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.
Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). - Art. 5 – Omessa dichiarazione: punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. - Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. - Art. 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili: punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- Art. 10 bis – Omesso versamento di ritenute certificate: punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute [dovute sulla base della stessa dichiarazione o] risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.
- Art. 10 ter – Omesso versamento di IVA: punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
- Art. 10 quater – Indebita compensazione: punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. - Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
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