Si definisce diritto penale la branca del diritto che comprende tutte le norme giuridiche destinate alla disciplina dei comportamenti illeciti per i quali è prevista una sanzione penale.
Ai sensi dell’articolo 17 del Codice Penale, le sanzioni penali sono l’ergastolo, la reclusione e la multa per quanto riguarda i delitti (per loro natura considerati reati più gravi e pertanto più severamente puniti); l’arresto e l’ammenda per quanto concerne invece le contravvenzioni.
Il diritto penale si occupa quindi della repressione dei reati, e laddove necessario di comminare le relative pene applicando le norme che regolano i rapporti tra i membri della medesima comunità. Non bisogna infatti dimenticare che il comportamento del singolo individuo è, di fatto, limitato e regolato proprio dall’esistenza di queste regole per così dire collettive: laddove tali norme non venissero rispettate, il soggetto dovrà rispondere di conseguenze non solo dal punto di vista sociale ma anche da quello giuridico.
Ora che abbiamo fornito alcune indicazioni generali in merito a cosa sia e di cosa si occupi il diritto penale, ci focalizzeremo sul concetto di consenso in tale contesto.




L’articolo 50 del Codice Penale
Infine, è bene dedicare qualche parola a una particolare tipologia di consenso – ossia quella legata ai trattamenti medici e chirurgici: il cosiddetto consenso informato.

Per concludere, è fondamentale tenere a mente che la parte civile può anche essere esclusa dal giudizio, secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 e 82 del Codice di Procedura Penale.
Il giudice del processo d’appello ha pieni poteri cognitivi, esattamente come il giudice di primo grado, seppur limitatamente ai capi o ai punti della sentenza che vengono impugnati.


Esistono diverse tipologie di bancarotta fraudolenta: impropria, patrimoniale e documentale. Le ultime due puniscono le condotte di distrazione o dissipazione di beni societari con pericolo per le ragioni creditorie, indipendentemente dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, evento che comunque deve verificarsi. La bancarotta fraudolenta impropria punisce invece le condotte e operazioni dolose – non necessariamente distrazioni o dissipazioni – che devono avere un nesso eziologico con il fallimento della società.
L’utilizzo normativo del termine “con dolo”, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, va inteso nel senso che il fallimento deve essere previsto e voluto dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione. Si riferisce pertanto esclusivamente ai casi in cui il fallimento della società sia stato l’obiettivo dell’agente. Nell’ipotesi di operazioni dolose, invece, il fallimento è soltanto l’effetto di una condotta volontaria dell’agente, ma comunque non intenzionalmente diretta a generare il dissesto fallimentare.