Il processo penale è un giudizio che si svolge di fronte a un giudice e si conclude sempre con una sentenza.
Nel processo penale sono presenti diversi soggetti: il Pubblico Ministero che rappresenta l’Accusa, l’imputato ed eventualmente la parte civile, entrambi assistiti dai propri difensori.
Di quest’ultima parte processuale ci occuperemo nel prosieguo, spiegando chi sia e l’importanza del suo ruolo all’interno del processo.
Nell’infografica scaricabile a corredo di questo articolo è inoltre possibile scoprire, in un formato chiaro e semplice, qualcosa in più anche sulle altre parti coinvolte nel processo penale.
Chi è la parte civile in un processo penale
La parte civile è definibile come la figura che è stata danneggiata dal reato e che sceglie di esercitare nel processo penale un’azione civile al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Di questa parte processuale si parla all’articolo 74 del Codice di Procedura Penale: “L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del Codice Penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”.
Precisiamo che l’azione civile non è obbligatoria ma facoltativa e sempre soggetta alla volontà del soggetto danneggiato dal reato: questo significa che nel corso del processo penale la parte civile può revocare la costituzione della parte civile in qualunque momento senza che questa azione infici il processo stesso o il suo esito.
In sintesi, il processo penale si svolge, continua e si conclude a prescindere dalla costituzione di una o più parti civili.
Quali sono i danni risarcibili?
La parte civile può richiedere il risarcimento di un danno patrimoniale o non patrimoniale.
Nel primo caso, ci si riferisce alla lesione al patrimonio del soggetto come conseguenza del reato, e la determinazione del danno patrimoniale dovrà sempre tenere conto sia della perdita economica (danno emergente) che del mancato guadagno (lucro cessante) che il danneggiato ha subito.
Nel secondo caso, quello del danno non patrimoniale, si fa invece riferimento alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti a seguito del reato. Chiaramente, anche tale danno verrà risarcito economicamente e – in questo caso – sarà tuttavia la traduzione monetaria di un pregiudizio relativo a un bene di natura non economica.
Tra i danni non patrimoniali rientrano quello biologico, quello morale e quello parentale, che possono essere descritti come segue:
- Il danno biologico comporta la compromissione dell’integrità psicofisica del danneggiato.
- Il danno morale è una conseguenza a livello emotivo per il danneggiato.
- Il danno parentale è considerato come la lesione all’integrità del diritto di famiglia, e fa riferimento esclusivamente ai reati di omicidio.
Chi può costituirsi parte civile in un processo penale?
In un processo penale può costituirsi parte civile non solo il danneggiato, ma anche – laddove questo soggetto fosse ad esempio deceduto a seguito del reato – i suoi successori universali.
La parte civile può inoltre essere sia una persona fisica che un ente collettivo e privo di personalità giuridica.