Aggiotaggio: definizione e tipologie
Il Codice Penale definisce la fattispecie di reato di aggiotaggio all’articolo 501 come il “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, riportando inoltre quanto segue:
“Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 516 a € 25.822.
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.”
Il reato di aggiotaggio è trattato in aggiunta anche dal Codice Civile, all’articolo 2637: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”
Sinteticamente, l’aggiotaggio può quindi essere definito come una manipolazione speculativa finalizzata a ottenere un vantaggio indebito attraverso l’alterazione del prezzo di merci o di valori ammessi nel pubblico mercato. Tale manipolazione può avvenire in diverse modalità, prima fra tutte la diffusione di notizie false.
Sotto il “termine ombrello” di aggiotaggio vengono raccolti diversi comportamenti criminosi, ciascuno dei quali con particolari caratteristiche e disciplinato da specifiche norme giuridiche. Vediamoli insieme.
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Tipologie di aggiotaggio
Aggiotaggio comune
Disciplinato dall’articolo 501 del Codice Penale, il reato di aggiotaggio comune si riferisce al rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. In particolare, la norma descrive due diverse condotte relative a quest’illecito: da un lato, la pubblicazione e/o divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose (si definisce in questo modo il cosiddetto “aggiotaggio informativo”) e, dall’altra, l’utilizzo di particolari artifizi per generare un incremento o una diminuzione dei prezzi (“aggiotaggio operativo”).
Nel primo caso ci troveremo di fronte alla comunicazione a mezzo stampa di una notizia economica, finanziaria, politica o relativa ad altre tematiche che raggiungerà una platea di destinatari attraverso la diffusione. Perché si parli di aggiotaggio, tale notizia dovrà come precedentemente indicato essere appunto “falsa, esagerata o tendenziosa”, ossia non corrispondente al vero; presentante fatti veritieri in una scorretta dimensione; o comunicata in modo tale da offrire una falsa rappresentazione.
Per quanto riguarda invece l’impiego di “artifizi” per generare un incremento o diminuzione dei prezzi, la norma si riferisce a mezzi anche di per sé leciti che possono però essere utilizzati in modo fraudolento per ingannare il pubblico.
Perché il reato di aggiotaggio si verifichi, è sufficiente che le notizie false, esagerate o tendenziose vengano divulgate – dal momento che tale comportamento darà luogo al cosiddetto “pericolo concreto”.
Aggiotaggio societario e bancario e insider trading
I reati di aggiotaggio societario e bancario trovano disciplina nell’articolo 2637 del Codice Civile, e fanno riferimento all’alterazione concreta del prezzo di strumenti finanziari o della credibilità, da parte del pubblico, nei confronti di istituti di credito o gruppi finanziari.
Così come l’aggiotaggio comune, anche l’aggiotaggio societario e quello bancario sono cosiddetti “reati di pericolo”, ossia possono configurarsi laddove una particolare condotta possa essere considerata potenzialmente pericolosa o lesiva. Per quanto riguarda il bene tutelato, esso è di fatto l’interesse pubblico-economico mirato a impedire che i prezzi di mercato vengano alterati, o che si generi sfiducia nei confronti delle banche. Un esempio classico di questo tipo di condotta criminosa consiste nella manipolazione dello stato di titoli finanziari in modo che gli azionisti facciano investimenti errati.
Più specificamente, l’aggiotaggio societario avviene nei confronti di società, su strumenti finanziari non quotati o per i quali l’ammissione alla quotazione non è ancora stata richiesta; mentre l’aggiotaggio bancario (disciplinato nell’articolo 138 del Testo Unico Bancario) viene commesso verso gli istituti di credito, con l’obiettivo di screditarli o condizionare la fiducia del pubblico nei loro confronti.
Va inoltre precisato che ai reati di aggiotaggio bancario e societario si affianca anche il reato finanziario di “insider trading”: quest’ultimo consiste essenzialmente nell’abuso di informazioni privilegiate attraverso una condotta scorretta che altera i prezzi di mercato al fine di ottenere vantaggi personali. Diversamente dall’aggiotaggio, che prevede anche la diffusione di informazioni palesemente false, nell’insider trading i dati sono reali, ma diffusi in modo del tutto illecito al fine di favorire una o più persone.
Quali sono le pene previste per i reati di aggiotaggio e insider trading?
Tutti i reati di aggiotaggio – comune, societario e bancario – sono considerati “reati di pericolo”: questo significa che si configurano nel momento in cui una particolare condotta denoti tratti di lesività e pericolosità concrete.
Per quanto riguarda le pene previste per l’aggiotaggio comune, esse comportano una multa fino ai venticinquemila euro e la reclusione fino ai tre anni, e possono essere raddoppiate laddove il reato sia commesso da un cittadino italiano che voglia favorire interessi esteri o se la condotta criminosa produce il deprezzamento dei titoli pubblici italiani o della valuta di Stato.
Per quanto riguarda invece i reati di aggiotaggio bancario e societario, si prevede la reclusione da uno a cinque anni. L’insider trading viene infine punito con pena detentiva da uno a sei anni di reclusione e con una multa dai ventimila ai tre milioni di euro.
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